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La nostra professione/1

      

   

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 Registrazione Tribunale di Rieti n. 5 del 07/11/2002

 

 

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Avv. Antonio Belloni


Un contributo di Antonio Belloni (*)

 

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Professione Avvocato


Forum 2

La nostra professione/1

Un contributo di Antonio Belloni (*)

(Rieti, Oct 31 2005 12:00AM) Ritengo utile che su “Forum” si parli dell’organizzazione dell’ “avvocatura”. E cioè, del Consiglio dell’Ordine, del codice deontologico forense, della Scuola forense e delle associazioni più rappresentative come AIGA e Camere penali. Ciò contribuirebbe sicuramente a farci conoscere meglio come categoria professionale, e consentirebbe a chiunque di conoscere le regole che disciplinano la nostra attività. Si dice che «il primo uomo il quale difese il suo simile contro l’ingiustizia, la violenza o la frode, con l’influenza della ragione e della parola, quegli fu il primo avvocato». L’origine della professione, dunque, risale alla notte dei tempi, poiché «ovunque vi sono stati uomini vi sono stati per necessità avvocati». Molte tuttavia sono state (e sono) le modalità della difesa. Dapprima si ricorda il patrono che offriva i propri servizi gratuitamente al plebeo, per riavvicinare in sostanza le due classi e impedire l’antagonismo risultante dalla ineguaglianza delle condizioni sociali; poi l’avvocato diventa procurator, iurisconsultus, defensor ... e, per i greci, logografo (quando scrive i discorsi) e sunegoro (quando parla in nome della parte). L’Avvocato è anche ad cavendum vel ad agendum vel ad respondendum peritus; è vir bonus dicendi peritus; è un guerriero che dirime le liti dall’esito ambiguo e con le forze della sua difesa, nelle cause pubbliche e private, ripara i torti. E’, insomma, il campione che difende gli oppressi. Ben presto tuttavia l’alta stima viene meno e gli avvocati cominciano a essere criticati per il modo stesso con cui essi svolgono loro funzione: l’officium si trasforma in professione e il patronus diventa causidicus. Cade anche l’immagine degli avvocati e sorgono i conflitti. Nascono quindi necessariamente le regole. La prima norma professionale che è interessante ricordare è contenuta nella lex Cincia del 204 a.C. (549 anno di Roma). Era allora costume che la prestazione dell’avvocato non fosse remunerata con il denaro (ma soltanto con la gloria e la prospettiva di carriera politica) e l’onorario era infatti «vocabolo d’onore, poiché dai clienti lo ricevono per onore della tutela che prendono di loro». Ben presto tuttavia gli avvocati avevano cominciato ad accettare doni, e tali doni erano sempre più cospicui e le pretese sempre più assillanti! Così la legge Cincia venne a proibire di prendere denaro dai clienti, e il divieto fu anche successivamente sanzionato e ulteriori prescrizioni furono imposte per contenere l’esosità delle domande. Le regole si sono quindi moltiplicate e, in un passaggio molto veloce dei tempi, si sono stabiliti gli obblighi e i divieti e si sono definite le condotte e le attività professionali con statuti e regolamenti. Così, in analogia con quanto viene espresso in opere di diversa natura (dal Galateo di Giovanni della Casa del 1558 al Nuovo Galateo di Melchiorre Gioia del 1802), cominciano a comparire opere specifiche sui comportamenti degli avvocati e sulle regole che devono essere rispettate. Insomma le regole cominciano a imporsi, indipendentemente dalla forma con cui le stesse vengono espresse, con un passaggio significativo dalla mera individuazione dei problemi etici a un vero e proprio diritto deontologico. Ma chi vigila sulle regole dettate oggi dal Codice Deontologico forense? Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, istituito presso ogni Tribunale, e che è composto da 5 a 15 avvocati, a seconda degli iscritti all’Albo e viene rinnovato ogni due anni. Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo e viene eletto chi prende più voti. Il Consiglio, poi, elegge, con voto segreto, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Esso si riunisce, qui a Rieti, con cadenza settimanale, e anche più frequentemente, ove necessario. I compiti del Consiglio dell’Ordine sono molteplici (art. 14 R.d.l. 27.12.1933 - n.ro 1578): a) esercita le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi. b) vigila sul decoro dei professionisti; c) vigila sull’esercizio della pratica forense; d) dà il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto dall’articolo 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti; e) dà, nel caso di morte o di allontanamento di un avvocato (o di un procuratore), a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in dipendenza della cessazione dell’esercizio professionale; f) interpone i propri uffici, a richiesta degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra avvocati ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti, in dipendenza dell’esercizio professionale. Quando gli avvocati non dipendono dallo stesso Consiglio, la conciliazione è promossa da quel Consiglio che ne sia stato per primo richiesto. Inoltre tiene: - gli elenchi dei difensori d’ufficio (in materia penale); - gli elenchi dei difensori non abbienti ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato e cura la formazione e l’aggiornamento degli iscritti. Il seguito, al prossimo numero.

(*) Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rieti

Avv. Antonio Belloni

 

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