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Avvocato, le regole di una professione

      

   

Diritto

 Registrazione Tribunale di Rieti n. 5 del 07/11/2002

 

 

Articolo di:

Avv. Alessia Mostocotto


La funzione sociale della professione forense

 

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Avvocato, le regole di una professione

La funzione sociale della professione forense

(Rieti, Oct 31 2005 12:00AM) «Giuro di adempiere ai miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della Nazione». Questa la formula del giuramento con il quale gli avvocati vengono ammessi all’esercizio delle loro funzioni. Ed è a presidio di questi valori che sono posti i confini deontologici che regolano la professione forense. Approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del giorno 17 Aprile 1997, successivamente modificato nell’anno 1999 e poi nel 2002, il Codice Deontologico Forense disciplina i rapporti dell’avvocato con i propri colleghi, con la parte assistita e con quella antagonista, oltre che con i magistrati ed i terzi, imponendo non soltanto vincoli comportamentali ma anche una serie di garanzie di cui tutti - avvocati, clienti e sistema giudiziario nel suo complesso - possono giovarsi. Proprio per addentrarci più consapevolmente nell’argomento abbiamo incontrato l’Avv. Antonio Belloni, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rieti, organo preposto, con un sistema c.d. di “giustizia interna”, a verificare e garantire il rispetto delle regole deontologiche, anche comminando sanzioni ai propri membri. Sanzioni che, peraltro, non vengono stabilite dal Codice Deontologico - che infatti individua la sola condotta perseguibile - ma sono di volta in volta individuate dal Consiglio stesso. «Alla nostra professione - riflette all’inizio dell’incontro il Presidente Belloni - deve essere riconosciuta una funzione sociale (si pensi alle nomine dei Giudice di Pace, dei Giudici Onorari, dei difensori d’ufficio, etc…) ormai imponente ed imprescindibile, tale da conferire al Codice Deontologico una sempre maggior importanza. Ogni avvocato - ammonisce l’intervistato - deve esercitare la propria funzione entro quei limiti (in fondo quegli stessi che detta la stessa coscienza umana) che vengono sanciti da tale Codice e che costituiscono la prima garanzia per gli stessi clienti: l’Avvocato che si comporti sempre secondo i limiti deontologici, infatti, non verrà mai meno al rapporto di fiducia con il proprio cliente e non potrà così neanche tradire il giuramento fatto di esercitare la professione ai fini della giustizia e per gli interessi superiori della nazione. Certo, succede in questa come in altre professioni che tali limiti vengano violati; è in questo caso che si rende necessario l’intervento del potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine che, però, nell’esercizio di questa funzione deve avere lo sguardo volto non tanto agli interessi della categoria avvocato ma a quelli della professione avvocato e del suo corretto e leale svolgimento». N.D.R.: Il lettore potrebbe avere la curiosità di conoscere le norme disciplinari di cui ci siamo occupati. Forum impegnerà ancora le proprie pagine con l’argomento, anche rispondendo ai quesiti che ci verranno inoltrati.

Avv. Alessia Mostocotto

 

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