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Siamo tutti ascoltati speciali?

      

   

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 Registrazione Tribunale di Rieti n. 5 del 07/11/2002

 

 

Articolo di:

L. Carosella


Taci, il nemico ti ascolta

 

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Taci, il nemico ti ascolta


Forum Numero 5

Siamo tutti ascoltati speciali?

Taci, il nemico ti ascolta

(Rieti, Sep 30 2006 12:00AM)

Quanti di noi, durante una conversazione telefonica, si sono chiesti: qualcuno è in ascolto? Ebbene, ora sappiamo per certo che questo è avvenuto ed avviene in proporzioni allarmanti. L’essere violati nel proprio privato ci indigna, ci ferisce. Ma se questo avviene nell’ambito di una lecita attività investigativa, non possiamo che concordare sul principio che la nostra libertà finisce nel momento in cui un bene superiore deve essere tutelato. Il problema è che oggi questo strumento è spesso utilizzato illegalmente. I recenti fatti di cronaca ne sono un’ampia dimostrazione. E appunto la “cronaca” o meglio “la libertà di stampa” dei contenuti delle intercettazioni (legali o meno che siano), rappresenta l’altro macroscopico elemento di turbamento. Se andiamo a scorrere le norme – almeno le più importanti – che regolamentano, tra gli strumenti di ricerca della prova, le intercettazioni telefoniche ci avvediamo che sono possibili solo a determinate condizioni e per reati di una certa rilevanza (o per la natura del reato o per la gravità della pena ad esso connessa). Inoltre è prevista una rigida procedura autorizzatoria: il pubblico ministero deve chiedere preventivamente al Giudice delle indagini preliminari il nulla osta all’intercettazione e la deve adeguatamente motivare; solo in casi di particolare urgenza e di eventuale compromissione delle eventuali indagini le autorizza con decreto motivato (ma entro 24 ore deve chiedere l’autorizzazione e entro le successive 48 deve essere convalidato). Inoltre sono consentite solo per un periodo massimo di quindici giorni, (ulteriori proroghe devono essere preventivamente richieste e concesse). Senza scendere negli ulteriori meandri di una materia molto articolata e complessa, il vero problema non è se sia più o meno censurabile l’uso dell’intercettazione come strumento investigativo e di mezzo di acquisizione delle prove. Proprio mentre scrivevo questo articolo il Governo emetteva, nella forma del provvedimento d’urgenza, il decreto che ha modificato o meglio integrato le norme del codice penale sanzionando con la reclusione l’illecita detenzione di atti o documenti contenenti dati o contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente acquisiti o formati. Difatti ne è prevista l’immediata distruzione e la totale inutilizzabilità a fini processuali. E’stata prevista altresì la responsabilità dell’autore della divulgazione di tale materiale. Resta aperto il problema delle intercettazioni lecite e/o autorizzate che coinvolgono terzi estranei o comunque abbiano ad oggetto conversazioni private estranee ai fatti per cui si procede. E qui si apre il grande, ulteriore dilemma: dove finisce il diritto della libertà di stampa e dove inizia il diritto dell’intercettato a non vedere divulgate (anche) nei mezzi d’informazione il contenuto delle proprie conversazioni? Non pretendo di poter rispondere ad una simile domanda, ma non posso fare a meno di affermare che il principio fondamentale del rispetto della persona, del suo privato e del suo contesto familiare è tra i cardini di una società civile. Se lo si ritiene barattabile, sventolando principi di libertà che spesso nascondono abusi, l’imbarbarimento sociale è inevitabile.

L. Carosella

 

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