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E adesso anche l’antiriciclaggio!

      

   

Diritto

 Registrazione Tribunale di Rieti n. 5 del 07/11/2002

 

 

Articolo di:

Alessia Mostocotto


Gli avvocati precettati dal Ministero delle Finanze

 

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Forum Numero 5

E adesso anche l’antiriciclaggio!

Gli avvocati precettati dal Ministero delle Finanze

(Rieti, Sep 30 2006 12:00AM)

Dal 22 Aprile 2006 bisogna fare i conti con un nuovo adempimento …. quello dettato dalla normativa antiriciclaggio. Quali gli obblighi per l’avvocato? Semplici, pare: identificare il cliente, registrarlo nei successivi 30 giorni, monitorare le sue attività e segnalare all’UIC e/o al Ministero dell’Economia e delle Finanze quella operazione che dovesse risultare sospetta. Pare. A distanza di mesi dall’entrata in vigore della norma si annaspa ancora nell’incertezza. Ad esempio, quale è l’ambito di operatività dell’obbligo di identificazione e successiva registrazione? La lettera della norma prevede (art.3 lett. t D.lgs.56/904) che la stessa si applichi agli avvocati, ed ai notai, qualora, in nome o per conto di propri clienti, compiano qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistano i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe; ebbene, gli interpreti più prudenti, e fra questi in primis l’Avv. A. Frattallone che il 07 giugno scorso ha tenuto una preziosa conferenza sul punto organizzata dall’AIGA di Rieti, suggeriscono di estendere tale operazione a tutte le attività professionali che presuppongano una movimentazione di denaro (anche, ad esempio, in caso di pretesa risarcitoria derivante da sinistro stradale), altri viceversa, e fra questi anche chi scrive, ritengono che la norma debba essere interpretata in senso letterale e dunque l’identificazione e la registrazione debbano essere fortemente limitate. Certo, però, che il seguire la prima tesi interpretativa offre maggiore garanzia all’avvocato che così procedendo non rischia di incorrere in comportamenti omissivi che verrebbero duramente sanzionati. Ancora, quale registro antiriciclaggio (il cui obbligo di tenuta, la cui violazione è penalmente sanzionata decorre dalla data della prima identificazione): cartaceo o informatico. Il testo del D.Lgs. 56/04 prevede, art. 6 comma 6, che solo il professionista che non disponga di una struttura informatizzata, possa tenere un registro cartaceo…l’UIC, viceversa, precisa che la tenuta di un registro cartaceo sia alternativa rispetto a quello informatico e conseguentemente possibile anche nella ipotesi in cui, appunto, il professionista disponga di una struttura informatizzata. Anche in ordine a tale questione il suggerimento dell’Avv. Frattallone è verso la scelta più prudente: tenere in ogni caso un archivio informatico. Superati questi piccoli “ostacoli operativi” inizia il vero nodo della normativa in riferimento: il monitoraggio del cliente e l’eventuale segnalazione delle operazioni sospette. Non è certo questa la sede per verificare l’ambito di applicazione della norma né accennare ad una più o meno approfondita casistica; ciò che però occorre segnalare è che l’onere attribuito agli avvocati è unanimemente considerato come una violenta ed inaccettabile intrusione da parte dello Stato nel rapporto cliente avvocato. L’ennesima.

Alessia Mostocotto

 

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