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Il Regolamento per la formazione continua

      

   

Diritto

 Registrazione Tribunale di Rieti n. 5 del 07/11/2002

 

 

Articolo di:

Avv. Attilio Francesco Ferri


Il commento di un operatore

 

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“L’Acceleratore interessato”


Forum Numero 7

Il Regolamento per la formazione continua

Il commento di un operatore

(Rieti, Mar 28 2007 12:00AM) I quotidiani colloqui con i Colleghi nelle (interminabili) attese mattutine mi inducono ad affrontare un argomento di sicura attualità che rischia, se inopinatamente trascurato, di divenire un vero e proprio problema per gli Avvocati, anziché uno strumento di crescita professionale e direi categoriale. Mi riferisco alla deliberazione del Consiglio Nazionale Forense del 18.01 u.s. in tema di obbligo di aggiornamento, quale corollario del dovere di competenza e professionalità, che il Consiglio dell'Ordine ha già provveduto ad inviare a tutti, via e-mail, con la relazione accompagnatoria. Su tutto grava, è inutile negare, non solo una spinta interna nata dall’esigenza di adeguare il ceto forense alle novità che ci provengono dall’Europa, ma soprattutto la necessità di adeguarci al dictum della Legge 04.08.2006 n. 248 che ha convertito il famoso, oserei dire famigerato, “ decreto Bersani” che all’Art. 2, comma 3 obbliga tutti gli ordini professionali all’adozione di garanzie in ordine alla qualità delle prestazioni dei propri iscritti, a partire dal 1 Gennaio 2007. L’intervento legislativo a mio parere ha reso oziosa la diatriba interna all’Avvocatura tra chi, fiero dell’autonomia della professione, vedeva l’obbligo di aggiornamento “guidato” come un vulnus alla stessa, e chi, invece, più propenso verso le nuove frontiere della professione, comprendeva la necessità dell’inserimento di tale obbligo. Sinceramente chi come il sottoscritto svolge in maniera artigianale il proprio lavoro non può non vedere con una certa diffidenza le novità che lo distolgono dal proprio lavoro, ma l'esperienza recente ci ha insegnato che forse è meglio intervenire subito per cercare di correggere gli eventuali errori che poi trovarsi alle Termopili; del resto la scelta della formazione continua è già stata attuata da quasi tutte le altre professioni cd. liberali.. Il C.N.F., quindi, ha varato un testo denominato “ Regolamento per la formazione continua” che per l'appunto regola del tutto organicamente le modalità con le quali tutti indistintamente gli Avvocati italiani dovranno attendere al dovere deontologico di formazione ed aggiornamento canonizzato nell'art 13 del Codice deontologico, secondo il quale “ E' dovere dell'Avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività. I - L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense. II - E’dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi “ Il ragionamento operato dal CNF, trasfuso nella relazione accompagnatoria redatta dal medesimo organo, è particolarmente persuasivo nella enucleazione dei principi giuridici che sostengono il dovere di competenza e di aggiornamento, partendo proprio dal riconoscimento operato dalla Suprema Corte (Cass.Civ. SS.UU. 6/06/2002 n. 8225 e SS.UU. 3/5/2005 n. 9097) in merito alla vincolatività e piena operatività delle deliberazioni con le quali il C.N.F. “procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale perchè costituenti regolamenti adottati da un’ Autorità non statuale che ripete la sua disciplina da leggi speciali in conformità all’art 3, comma 2 delle disposizioni sulla legge in generale” Del resto anche la novella del 2006 dello stesso art.13 del Cod. Deont. Forense ha sacralizzato il passaggio da un obbligo di aggiornamento professionale lasciato sostanzialmente al giudizio del foro interno del singolo professionista quanto alla sua concreta attuazione, ad una formulazione più ampia e invasiva. Con l'aggiunta alla norma dei canoni n.I. e II è stato infatti integrato il generico onere di aggiornamento professionale con l'obbligo del rispetto dei regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale Forense nonchè dai singoli C.O.A. circa gli obblighi ed i programmi formativi. E' innegabile, quindi, che se in precedenza l'art.13 del CDF era sostanzialmente inattuabile sotto il nuovo aspetto sopra evidenziato, con il regolamento adottato dal CNF si è a posteriori completato il sistema nella parte precettiva e sanzionatoria, e non è più rimandabile l'assunzione degli obblighi da parte degli iscritti, nonché quelli di natura organizzativa, concertativa e di vigilanza dei singoli Ordini territoriali. Il regolamento è dettagliato, organico e di facile lettura, ma non altrettanto facili saranno gli aspetti organizzativi, soprattutto per un piccolo Foro come il nostro, che sconta, a differenza di realtà metropolitane, la scarsità di risorse economiche. In buona sostanza dal 1 Luglio 2007 i C.O.A. locali dovranno dare corso al regolamento adottato dal CNF, provvedendo alla organizzazione di attività ed eventi formativi (art.3), attraverso corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, cui attribuire per ognuno un cd. “credito formativo”. A partire dal giorno 1 Gennaio del 2008 ogni iscritto dovrà assolvere all’obbligo (deontologico) di formazione professionale continua, conseguendo nell’ambito di un triennio almeno 90 crediti formativi, di cui non meno 20 per ogni singolo anno formativo. Ogni iscritto, naturalmente, è libero di conseguire ove crede i propri crediti formativi, non essendo costretto a seguire solo gli eventi organizzati dal proprio C.O.A., poichè avrà la possibilità di partecipare anche agli eventi organizzati dal CNF, dalla Cassa Nazionale Forense, ovvero da altri organismi di rappresentanza dell'Avvocatura. La partecipazione agli eventi, presentati dai C.O.A. locali al CNF entro il 30 Novembre dell’anno precedente a quello formativo, attribuisce n.3 crediti formativi per ogni metà giornata, con il limite massimo di n.9 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento ( art 3). Gli art.4 e 5 del regolamento stabiliscono gli esoneri (motivi di malattia, interruzione della professionalità ecc) nonché le fattispecie che integrano di per sè l’assolvimento degli obblighi (docenze in materie giuridiche, partecipazione commissione esami di Stato per avvocato), secondo un punteggio predeterminato. Ulteriore novità è poi costituita dalla previsione (art 6) di uno specifico “illecito proprio”, costituito dal “mancato adempimento dell'obbligo formativo ovvero dalla mancata o infedele certificazione del percorso formativo”, affidando al contempo al C.O.A. locale il compito di verifica degli adempimenti, anche avvalendosi di una commissione apposita. Come si diceva, l’attuazione del regolamento sarà cosa non facile, sempre che da qui al 1 Luglio prossimo non sopravvengano auspicabili ritocchi, ed in tal senso già sono in programma degli incontri tra le parti interessate. A tale riguardo, a molti (compreso chi scrive), la quantità dei crediti formativi da conseguire nelle tre, ovvero 90 crediti nel triennio, ovvero 30 mediamente ogni anno, appare obiettivamente eccessiva. Infatti, se è vero che per un'annualità ci si potrà limitare a 20 crediti, è altrettanto vero che il minoro credito dovrà essere compensato negli altri anni. Personalmente inoltre ritengo che per il primo triennio sarebbe auspicabile un inizio più soft, onde permettere il necessario periodo di rodaggio sia per i discenti che per gli organizzatori degli eventi. Infatti se è vero che ogni iscritto potrà scegliere eventi formativi anche in altre sedi, a livello nazionale e locale, purché accreditati dal C.N.F. o dai C.O.A. locali, è anche vero che ogni Consiglio dell'Ordine locale dovrà comunque farsi carico di approntare un programma formativo da offrire agli iscritti che comprenda il più ampio ventaglio di eventi nelle materie più varie, comunque sufficiente affinchè la scelta di seguire un corso formativo fuori sede sia un'opzione, e non un obbligo di fatto dettato dalla inadeguatezza del programma locale. E' indubbio quindi che nel programma da far accreditare dal C.N.F. il 30 Novembre di ogni anno, non ci si possa limitare ad individuare eventi formativi svolgendo i quali si conseguiranno i meri 30 crediti agognati, bensì offrire ai Colleghi una scelta il più possibile ampia, dalla quale l'iscritto potrà trarre quanto più confacente in relazione ai settori di attività professionale esercitata e compatibile con i gravosi impegni professionali di tutti i giorni. Se si vorrà sfruttare degnamente l'occasione della formazione professionale continua per l'accrescimento del ceto forense, ritengo che il regolamento debba modificarsi sul punto; ciò permetterebbe ai singoli C.O.A. locali di garantire la qualità degli eventi, che altrimenti potrebbe essere sacrificata sull'altare degli obblighi numerici del regolamento. Il mio personale auspicio è che il C.O.A. venga sostenuto nella gestione della formazione e che oltre alla Scuola forense anche tutte la altre associazioni, mediante la fattiva partecipazione alla commissione di cui all'art.8) del regolamento (che spero verrà istituita), contribuiscano alla formazioni di programmi il più vicino possibile all'esigenza culturale, tanto da lasciare in secondo piano il lato burocratico e sanzionatorio della vicenda; maggiori saranno gli apporti propositivi e maggiore sarà la qualità e la calibratura degli eventi formativi.

Avv. Attilio Francesco Ferri

 

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