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L’indennizzo diretto nei sinistri stradali

      

   

Diritto

 Registrazione Tribunale di Rieti n. 5 del 07/11/2002

 

 

Articolo di:

Avv. Alberto Branzanti


Un utile promemoria

 

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Rilievi dopo il sinistro


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L’indennizzo diretto nei sinistri stradali

Un utile promemoria

(Rieti, Apr 19 2007 12:00AM)

 

Gli incidenti stradali, in special modo quelli di lieve entità, sono all’ordine del giorno nella vita quotidiana di ciascuno di noi tanto che vi è una generale rassegnazione a che prima o dopo si venga coinvolti in una accesa discussione con altro utente della strada per stabilire chi avesse la precedenza.

Tale constatazione, però, non deve trarre in inganno circa l'importanza eminente che l'evento 'sinistro stradale' ha sia per le parti che ne sono coinvolte che nell'assetto economico e imprenditoriale delle compagnie di assicurazione.

Proprio nel dichiarato tentativo di semplificare, accelerare ed economizzare le procedure di risarcimento conseguenti agli incidenti stradali il legislatore ha varato un nuovo assetto normativo basato, quanto ai principi reggenti, sul d.lgs. 7.9.2005 n. 209 (c.d. Codice delle assicurazioni private) e per la regolamentazione più dettagliata sul d.p.r. 18.7.2006 n. 254, che hanno sostanzialmente immutato il precedente impianto vecchio di quasi quarant'anni (legge 990/1969), recependo in parte le correzioni ed aggiustamenti che la giurisprudenza, medio tempore, aveva apportato.

 

L'innovazione principale e che caratterizza l’intero impianto è l’indennizzo diretto ovvero la circostanza per cui la richiesta di risarcimento è inoltrata da parte del danneggiato -o asserito tale- alla propria Compagnia di assicurazione e non già a quella della parte considerata responsabile (art. 149 del Codice delle assicurazioni private); sarà la prima a  preoccuparsi degli accertamenti necessari (quantificazione dei danni attraverso propri fiduciari) ed a formulare una congrua offerta ovvero a disattendere motivatamente la richiesta di risarcimento entro termini perentori stabiliti per legge (60 gg in caso di danno solo a cose ovvero 90 gg in occasione di lesioni di lieve entità).

 

Unico onere posto a carico del danneggiato è quello di avanzare la richiesta alla propria compagnia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegna a mani o, ancora, trasmessa con telefax, telegramma o in via telematica, salvo che nel contratto  sia esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione (di fatto scoraggiando l’uso di strumenti di comunicazione diversi dalla vecchia e cara raccomandata a.r.).

La richiesta deve contenere obbligatoriamente:

 

nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose:
a) i nomi degli assicurati;
b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
c) la denominazione delle rispettive imprese;
d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
e) le generalità di eventuali testimoni;
f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

 

nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, inoltre:
a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
b) l'entità delle lesioni subite;
c) la dichiarazione di cui all'
articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
e) l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

 

E’ prevista anche la possibilità di compilazione congiunta (danneggiato/ danneggiante) di un modulo che le compagnie dovrebbero fornire e sostanzialmente corrispondente al vecchio “modulo blu” (c.d. C.I.D.) ma, a differenza di quest’ultimo, la sua redazione o meno non muta la procedura di richiesta del risarcimento, come sopra descritta, incidendo soltanto sui tempi di ristoro del danno (ovviamente abbreviati).

 

Se, all’esito del termine predetto (60 ovvero 90 gg.) dalla ricezione della richiesta, la Compagnia interessata non riscontra del tutto la domanda ovvero comunica le ragioni perché la disattende o, ancora, formula una proposta di risarcimento ritenuta inadeguata dalla parte danneggiata, quest’ultima (trattenuta legittimamente a titolo di acconto la cifra eventualmente offerta) può agire per la tutela dei propri diritti innanzi all’autorità giudiziaria convenendo in giudizio sempre e solo la propria compagnia.

 

Tra le fattispecie espressamente escluse dalla procedura di indennizzo diretto vi sono quelle relative a sinistri con danni a persone di non lieve entità; questi ultimi si ravvisano quando il danneggiato riporta una lesione alla propria integrità fisica superiore al 9% del danno biologico. Naturalmente tale valutazione è riscontrabile esclusivamente ricorrendo all’ausilio di uno specialista (medico legale), ragion per cui il legislatore ha espressamente previsto la risarcibilità delle somme anticipate al professionista al cui servizio si è ricorso, anche in caso di accettazione della somma tempestivamente offerta dalla Compagnia; viceversa, in quest’ultimo caso, l’eventuale ricorso all’assistenza di un legale o di altri professionisti, sempre possibile, non è rimborsata (art. 9, comma 2, del regolamento di attuazione).

 

La procedura di risarcimento sopra descritta riguarda i sinistri verificatisi dopo la data del 1° Febbraio 2007; quelli accaduti in precedenza continuano ad essere interessati, anche in caso di processo, dalla disciplina previgente.

L’utilità delle innovazioni introdotte in materia nell’ultimo biennio, di cui abbiamo dato qui succinta e generale conoscenza soprattutto degli aspetti che interessano maggiormente gli utenti/consumatori, saranno riscontrabili soltanto con l’esperienza e la pratica futura, ben sapendo di avere, nell’immediato, un buono strumento di rilevazione attraverso il monitoraggio dei premi di polizza r.c.a., non avendo affatto nascosto il legislatore che lo scopo non ultimo di tale attività normativa e che ne giustifica molti aspetti caratteristici è l’abbattimento dei costi dell’assicurazione obbligatoria.

 

 


Avv. Alberto Branzanti

 

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