Questo sito utlizza cookie. Consulta Privacy policy e Norme generali ACCETTA cookies minimi per navigare.

  Registrati | Profilo Personale | Norme Generali | Clubartespressione | Privacy

Briciole di Storia del diritto romano

      

   

Diritto

 Registrazione Tribunale di Rieti n. 5 del 07/11/2002

 

 

Articolo di:

Avv. Maria Stella Diociaiuti


Si auspica un libero approfondimento del tema di studio

 

Stampa agevole

Invia questa pagina ad un amico

Nessun file da scaricare

Torna all'indice

 

 

2002-2024 Tutti i diritti riservati

Bassorilievo


Forum 8

Briciole di Storia del diritto romano

Si auspica un libero approfondimento del tema di studio

(Rieti, May 14 2007 12:00AM)

Il diritto romano ebbe vita in Roma antica nei tredici e più secoli della sua storia, dalla fondazione (754 a.C.) alla morte di Giustiniano (565 d.C.); al suo interno ebbero rilievo i mores maiorum, cioè il diritto consuetudinario. La Storia del diritto romano si divide in quattro fasi: periodo Arcaico o Quiritario, dalla Fondazione alla emanazione delle Leges Licinie Sestie (367 a.C.); periodo Preclassico o Repubblicano ( 367 a. C - 27 d. C.); periodo Classico o del principato ( 27 - 284 d. C.); periodo Postclassico o dell’Assolutismo Imperiale (284 -527 d. C.); periodo Giustinianeo ( 527 -565 d. C.). La Civitas Quiritium sorse dalla progressiva aggregazione delle tre tribù insediate sulle rive del Tevere, intorno al Colle del Quirinale e del cd. Septimontium (Palatino, Equilino e Celio): quella dei Ramnes, quella dei Tities e quella dei Luceres. Queste tribù erano a loro volta il risultato della unione di minori raggruppamenti politico-parentali (le gentes), che a loro volta derivavano dalle familiae. La Civitas Quiritaria fu all’inizio una comunità di Patres Familiarum di Quirites e trovò la sua massima espressione nella assemblea dei Patres (poi Senatus), che eleggeva un Rex vitalizio, vero capo politico e religioso della Civitas. L’ordinamento giuridico della Civitas Quiritaria si fondava su accordi federatizi o foedera intervenuti tra i capi delle gentes all’atto della aggregazione; deliberationi o leges proclamate davanti ai Comitia; mores maiorum, ovvero consuetudini che regolavano la pacifica convivenza tra le familiae. La violazione dei foedera, delle leges, dei mores maiorum era considerata nèfas, costituiva un illecito che comportava l’ira dei Numina (le divinità), e permetteva ad uno qualsiasi dei membri della comunità di ristabilire l’ordine sociale, punendo o uccidendo impunemente lo stesso responsabile. Col termine Ius Quiritium furono inizialmente denominati solo i mores maiorum che, rispetto ai foedera e alle leges, si caratterizzavano per la vetustà e per la particolare autorevolezza, trattandosi di antichi usi aviti. Lo Ius Quiritium non disciplinò i rapporti intrafamiliari, cioè i rapporti interni alle singole familiae, ma quelli interfamiliari, cioè i rapporti intercorrenti tra le diverse familiae, rappresentata ciascuna dal suo pater, al fine di rendere possibile una convivenza pacifica nella Civitas.

Avv. Maria Stella Diociaiuti

 

Inizio

INVIA UN'OPERA

PROFILO PERSONALE

SUPPLEMENTI

 

Pubblicazione

Tesi di Ricerca, Laurea, Master, Dottorato di ricerca.

 

Inserimento opere letterarie, articoli, foto, dipinti,...

Servizio riservato agli utenti registrati

 

Accesso all'area personale

Il servizio consente di modificare le proprie impostazioni personali

  Registrati | Profilo Personale | Norme Generali | Clubartespressione | Privacy

2002-2024 Graffiti-on-line.com

Tutti i diritti di proprietà artistica e letteraria sono riservati.

Registrazione al tribunale di Rieti n. 5 del 07/11/2002.

Consultare le norme generali e la politica sulla privacy.

Proprietario e Direttore responsabile Carmelo SARCIA'

La pubblicazione di articoli, saggi, opere letterarie, tesi di ricerca, ecc. verrà sottoposta alla preventiva approvazione di una commissione tecnica composta di esperti nel ramo nominati dalla Direzione.

Chi siamo | Mappa del Sito | Contattaci | WebMail | Statistiche