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 Registrazione Tribunale di Rieti n. 5 del 07/11/2002

 

 

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Presidenza Consiglio dell’Ordine


Presidenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rieti

 

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La Delibera


FORUM 10

Pareri

Presidenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rieti

(Rieti, Jan 14 2008 12:00AM) I.
Il Consiglio, in merito alla richiesta di parere dell’iscritto, citato come testimone dalla cliente della quale è stato dipendente nel periodo antecedente all’assunzione dell’incarico professionale, rileva quanto segue: Preliminarmente deve ribadirsi che non può sorgere alcun problema di segretezza allorché la testimonianza in giudizio venga richiesta dal proprio cliente. Inoltre, dal punto di vista sostanziale, il segreto copre soltanto quanto è stato appreso nell’esercizio dell’ufficio o della professione (art. 200 cpp) ovvero “quanto è stato confidato o sia pervenuto a sua conoscenza per ragione del suo ufficio” art. 13 L.P. e dunque non copre quanto sia eventualmente conosciuto dall’avvocato nelle diverse ipotesi, come quella di specie, nella quale si fa riferimento a circostanze antecedenti all’assunzione dei mandati e che hanno per oggetto situazioni che non hanno nulla a che vedere con il mandato professionale in essere.

II.
Il Consiglio, in merito alla richiesta di parere circa la sponsorizzazione da parte di un iscritto, di attività sportive non aventi fini di lucro, rileva quanto segue: L’art. 17 bis del Codice Deontologico, introdotto in occasione della revisione intervenuta il 27/01/06, che rappresenta una nuova formulazione rispetto alla precedente versione del 2002, ha individuato i mezzi di informazione di cui l’Avvocato può far uso essendo prevalso il principio che tutto ciò che non è espressamente consentito è vietato. Orbene, a fronte della versione del citato art. 17 che espressamente vietava all’Avvocato di effettuare sponsorizzazioni di qualsiasi genere, si è introdotta la nuova formulazione che consente la sponsorizzazione senza fini di lucro e previa approvazione del Consiglio del luogo di svolgimento dell’evento, soltanto di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense. Una diversa interpretazione del disposto regolamentare che facultizzi altri tipi di sponsorizzazione non è del resto ipotizzabile in quanto costituirebbe un modo per eludere i limiti dei mezzi di informazione consentiti ai sensi dell’art. 17 bis del Codice Deontologico. Ritiene, pertanto, questo Consiglio che il tenore letterale delle citate norme regolamentari non consenta di evadere positivamente la richiesta dell’iscritta.

III.
In merito alla richiesta di parere preventivo della Dott.ssa (…) che ha superato l’esame di Avvocato, dipendente della (…), che intende iscriversi all’albo degli Avvocati, il Consiglio, rileva quanto segue: - in forza dell’art. 1 della L. 25/11/03 n. 339 sono rimasti fermi per gli avvocati i limiti ed i divieti di iscrizione all’albo di cui al Regio Decreto Legge 27/11/33 n. 1578, convertito con modificazioni dalla L. 22/1/34 n. 36 e successive modifiche; - l’aspettativa costituisce una modificazione temporanea dal rapporto consistente nella sospensione dell’obbligo dell’impiego di portare servizio, fra l’altro esclusivamente per i motivi di cui all’art. 66 DPR 10/1/57 n. 3 tra i quali non è previsto quello al quale fa riferimento l’istante, che, peraltro, qualunque ne sia la causa, non fa venir meno il rapporto di impiego, con tutti i diritti e tutti gli obblighi da questo derivati. Per tali motivi il Consiglio ritiene di esprimere parere negativo.

Presidenza Consiglio dell’Ordine

 

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