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La parziale deducibilità dell’IRAP

      

   

Diritto

 Registrazione Tribunale di Rieti n. 5 del 07/11/2002

 

 

Articolo di:

Carlo Giacobbi


Dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo

 

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La parziale deducibilità dell’IRAP

Dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo

(Rieti, 09/09/2009)
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 446/1997, l’imposta regionale sulle attività produttive non è (rectius: non era) deducibile ai fini delle imposte sui redditi. Non occorre in questa sede riassumere le argomentazioni della Commissione Gallo a sostegno della scelta di impedire detta deduzione. Scelta, peraltro, da subito criticata dalla più attenta dottrina che già nel 1997 si interrogava sulla compatibilità della norma con i principi costituzionali di uguaglianza e di capacità contributiva. In particolare, Lupi , ebbe ad affermare che la deducibilità delle imposte locali deve essere riconosciuta ogni volta che le stesse costituiscano costi necessari per l’esercizio dell’attività d’impresa: “L’indeducibilità dell’Irap connessa a retribuzioni e interessi contravviene al principio secondo cui il reddito si intende al netto dei costi necessari a produrlo”. Anche Galeotti Flori evidenziava come fosse iniquo prevedere l’indeducibilità dell’Irap ai fini delle imposte dirette atteso che, detta imposta, rappresenta un costo inevitabile che il contribuente non può decidere di non sostenere. In considerazione della asserita illegittimità costituzionale della norma in commento, ed a seguito della proposizione di molteplici istanze di rimborso Irpeg, Ires ed Irpef , sono state sollevate diverse questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Non è possibile prevedere l’esito della decisione della Corte Costituzionale ma è certo che la declaratoria di incostituzionalità della norma produrrebbe effetti deflagranti per le casse dello Stato che, previa istanza di rimborso del contribuente, si vedrebbe costretto o a restituire le imposte Irpeg, Ires, Irpef versate in eccedenza o a resistere in un contenzioso che lo vedrebbe comunque soccombente. Ragion per cui, il Governo, anticipando l’esito della sentenza, in quanto preoccupato per le ragioni sopra esposte, di dover restituire ingenti somme ai contribuenti, ha introdotto una importante novità con l’art. 6 del decreto legge n. 185/2008 convertito in Legge n. 2/2009. La novità consiste nel riconoscere in deduzione dall’imponibile Ires o Irpef, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, un importo pari al 10% dell’Irap versata “forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati (…) ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato”. La stessa regola vige per i rimborsi d’imposta Ires ed Irpef versate in eccedenza nei periodi d’imposta antecedenti il 2008. Tuttavia, ragioni di coerenza del sistema tributario, esigono che se una imposta locale viene riconosciuta quale costo atto a produrre reddito, la deducibilità di essa imposta dall’imponibile Ires o Irpef, deve essere consentita al 100% e non solo al 10%. Ciò anche in ragione del fatto che, ai sensi dell’art. 99, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi “Le altre imposte (che non siano imposte sui redditi o Iva) sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”. La declaratoria di incostituzionalità della norma produrrebbe il proliferare di istanze di rimborso, di rifiuti espressi o taciti delle stesse, e quindi di ricorsi atti a far condannare l’Amministrazione alla restituzione delle imposte sui redditi indebitamente percepite.

Carlo Giacobbi

 

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