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L’Arbitro Bancario Finanziario

      

   

Diritto

 Registrazione Tribunale di Rieti n. 5 del 07/11/2002

 

 

Articolo di:

Olinto Petrangeli


Chi è costui?...

 

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La Banca d’Italia


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L’Arbitro Bancario Finanziario

Chi è costui?...

(Rieti, 17/02/2010)  

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione delle liti tra clienti e banche e altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari.

La creazione di detta figura, tesa a risolvere stragiudizialmente i contrasti tra le parti, è prevista dall’art. 128 bis del TUB, introdotto dalla legge sul risparmio, secondo la quale le banche e gli altri intermediari finanziari sono obbligati a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

In verità il meccanismo offre una alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice che invece comporta notoriamente procedure complesse e anche molto lunghe e si inserisce nel lodevole intento di deflazionare i processi attraverso procedure conciliative che diano però garanzie di terzietà e competenza.

L’ABF è un organismo indipendente e imparziale che decide in pochi mesi ma che si differenzia dalle ordinarie procedure di conciliazione e di arbitrato.

Le decisioni non sono infatti vincolanti come quelle del giudice ma se l’intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.

Il cliente può rivolgersi all’Arbitro solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l’intermediario presentando ad essi un reclamo. Se non rimane soddisfatto neanche delle decisioni dell’Arbitro può comunque rivolgersi al giudice ordinario

La Banca d’Italia ha adottato il 18 giugno 2009 le disposizioni per l’attuazione della Delibera del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio in materia,  per cui l’organismo è allo stato operante e decide sul territorio nazionale in tre Collegi: uno a Milano, uno a Roma, uno a Napoli.

Ciascun Collegio è composto da cinque membri: il presidente e due membri sono scelti dalla Banca d’Italia, un membro è designato dalla associazione degli intermediari, e un membro è designato dalle associazioni dei clienti (consumatori).

Le intenzioni del nuovo organismo sono apprezzabili: si tratterà di verificare sul campo i risultati concreti e registrare se le malcelate resistenze delle banche e degli altri intermediari finanziari prevarranno sullo spirito della istituzione e sul rispetto dei cittadini.


Olinto Petrangeli

 

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