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Occhio al Redditometro!

      

   

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 Registrazione Tribunale di Rieti n. 5 del 07/11/2002

 

 

Articolo di:

Carlo Giacobbi


Nuovi fatti-indice di capacità contributiva nel mirino dell’Amministrazione Finanziaria

 

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Occhio al Redditometro!

Nuovi fatti-indice di capacità contributiva nel mirino dell’Amministrazione Finanziaria

(Rieti, 03/05/2010)  

Dopo che la Suprema Corte, a Dicembre dello scorso anno, ha degradato l’efficacia probatoria degli Studi di settore, è tornato in auge l’accertamento da redditometro che verrà utilizzato dagli Uffici sia autonomamente sia unitamente alle risultanze degli Studi.

Il redditometro, disciplinato dall’art. 38 DPR 600/73, è lo strumento che permette all’Amministrazione Finanziaria di determinare in modo sintetico il reddito complessivo netto attribuibile al contribuente persona fisica sulla base della disponibilità di beni e/o servizi indicativi di capacità contributiva. Si può discutere sui criteri di calcolo dello stesso stabiliti dai Decreti ministeriali 10.09.1992 e 19.11.1992. Ma la logica è incontestabile: la disponibilità di beni quali aeromobili, navi ed imbarcazioni da diporto, autoveicoli, residenze principali e secondarie, collaboratori familiari, cavalli da corsa o da equitazione, assicurazioni, dimostra anzitutto una capacità di reddito dell’utilizzatore dei beni, capacità di reddito che ne rende possibili le spese di gestione. Si consideri l’esempio che segue con i valori aggiornati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11.02.2009 per gli anni d’imposta 2008-2009. Tizio, nell’anno 2009, ha disposto di un’abitazione principale a Rieti di 120 metri quadri. Ha disposto altresì, per averla acquistata il 01.01.2009, di un’autovettura a benzina di 26 HP per la quale ha corrisposto € 60.000. Secondo i criteri di calcolo di cui ai DD.MM. sopra richiamati, le spese di gestione relative all’abitazione e all’autovettura ammontano rispettivamente ad € 10.843 e ad € 44.730. Si deve altresì considerare che l’acquisto dell’autovettura per € 60.000, ha incrementato il patrimonio della persona fisica. L’art. 38, comma 5, DPR 600/73 dispone che la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti. Ciò significa che la quota dell’incremento patrimoniale da ascrivere a Tizio per l’anno 2009 è pari ad € 12.000. Determinate le spese di gestione e quelle da incremento patrimoniale occorre determinare il reddito sintetico come segue: 44.730 + (10.843 – 40%) + 12.000 = 63.235. Tale valore rappresenta il reddito complessivo netto attribuibile alla persona fisica per l’anno 2009. A questo punto l’Amministrazione controllerà se il reddito dichiarato dalla persona fisica si sia posto al di sotto del reddito netto accertabile decurtato del 25% per due o più periodi d’imposta. Esemplificando: se il reddito dichiarato dalla persona fisica si pone al di sotto di € 47.426 (€ 63.235 – 25%), e tale incongruenza si verifica per due o più periodi di imposta, il contribuente potrà essere legittimamente accertato. Sarà quest’ultimo, in sede procedurale o processuale a dover dimostrare che il maggior reddito determinato sinteticamente sia costituito in tutto o in parte da redditi esenti, o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, o soggetti a tassazione separata, o da somme riscosse a titolo di smobilizzi patrimoniali, o da finanziamenti, eredità, donazioni, vincite, risarcimenti patrimoniali. Ben può, poi, il contribuente, dimostrare la legittimità del suo tenore di vita ricorrendo al concetto di famiglia fiscale: i redditi degli altri componenti del nucleo familiare potrebbero giustificare sia le spese di gestione che gli incrementi patrimoniali del soggetto accertato. Apprendiamo dalla stampa specializzata, come risulta dalle dichiarazioni di Luigi Magistro, Direttore Accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che è in atto un progetto di riforma del redditometro, volto soprattutto ad aggiungere alla lista dei fatti-indice di capacità contributiva, già compresi nei DD.MM. citati, altre manifestazioni di ricchezza quali il pagamento di canoni di locazione o di leasing, l’esborso di denaro necessario per essere iscritti a centri benessere, o per usufruire di viaggi in crociera. Stante il fatto che già nel 2009 gli accertamenti sintetici sono aumentati rispetto all’anno precedente dell’81% con una maggiore imposta accertata pari ad € 460.000.000, ci si deve aspettare, anche in ragione delle riforme che perfezioneranno lo strumento, un considerevole aumento dell’utilizzo della tipologia di accertamento illustrata.


Carlo Giacobbi

 

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