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Il Regolamento per le specializzazioni

      

   

Diritto

 Registrazione Tribunale di Rieti n. 5 del 07/11/2002

 

 

Articolo di:

Unione degli Ordini forensi del Lazio


La Relazione di accompagnamento al testo

 

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Il Regolamento per le specializzazioni

La Relazione di accompagnamento al testo

(Rieti, 20/10/2010)  

UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI DEL LAZIO

 

Letto

 

Ø     Il regolamento sulle specializzazioni emanato lo scorso 24 Settembre 2010 dal CNF

Ø     La relazione di accompagnamento al testo

 

Considerato

 

Che in data 28-06-10 il CNF ha inviato a tutti quanti gli Ordini bozza di regolamento per il rico= noscimento del titolo di Avvocato Specialista chiedendo l’invio di note ed osservazioni sino al successivo 15-07-10;

Che detto termine è stato poi postergato al successivo 06-09-10;

Che nel periodo 12/27 Luglio 2010 si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei Componenti del Consiglio Nazionale Forense;

Che nel pomeriggio del 16-09-10 è pervenuto a tutti gli ordini testo del regolamento rielaborato a seguito delle osservazioni, delle note e delle critiche inviate allo stesso CNF;

Che il giorno 18-09-10 si è tenuta in Roma Assemblea dei Presidenti degli Ordini, nel corso della quale sono emerse ulteriori considerazioni, suggerimenti e critiche al testo predisposto;

Che in data 24-09-10 il CNF ha licenziato il testo definitivo del Regolamento, senza ulteriori confronti con gli Ordini, e senza tener presente alcune delle critiche sollevate in sede assembleare;

Che a tutt’oggi non vi è stata da parte del Ministero la proclamazione degli eletti e quindi il Consiglio Nazionale Forense opera in regime di prorogatio; 

Che diversi Ordini e diverse associazioni hanno manifestato perplessità circa l’effettivo potere “ legislativo “ del CNF ad emanare il regolamento per il riconoscimento del titolo di Avvocato specialista;

Che l’art. 91 del RDL n. 1578/33, tutt’ora vigente, prevede genericamente che non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale.

 

 

Considerato inoltre

 

Che (nella colpevole assenza di una volontà politica ad accogliere le reiterate istanze di riforma della Professione avanzate dall’Avvocatura) scopo, assolutamente condivisibile, del regolamento, è da un lato quello di fornire al cittadino l’immagine di un avvocatura affidabile, professionale e soprattutto chiara nel rapporto con il proprio cliente e dall’altro (come è dato leggere dalla relazione di accompagnamento) “ non è quello di creare aree di riserva a vantaggio di ristrette elite professionali; ma al contrario è funzionale a tutelare l’affidamento del cittadino sulla professionalità dell’avvocato favorendo, al contempo, l’acquisizione di saper specialistici che sono, in quanto tali, garanzia di migliore qualità della prestazione”

Che correttamente l’art. 2 del regolamento prevede che l’ avvocato specialista sia quello “…che ha ac= quisito,…., una specifica e significativa competenza teorica e pratica”, prevedendo pertanto che non basta il solo sapere ma è necessaria anche la dimostrazione del saper fare;

Che alla luce di quanto sopra il cliente che si rivolga all’Avvocato Specialista farà, quindi, affidamento su una assistenza legale superiore da parte di un professionista che oltre al sapere è in condizione di saper fare;

Che nell’art. 3 sono elencate n. 11 specializzazioni e più precisamente:

·        Diritto di famiglia, dei minori, e delle persone;

·        Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni;

·        Diritto commerciale;

·        Diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale;

·        Diritto industriale;

·        Diritto della concorrenza;

·        Diritto Tributario;

·        Diritto amministrativo;

·        Diritto della navigazione;

·        Diritto dell’Unione Europea;

·        Diritto penale;

 

Che il detto elenco non può essere condiviso nella sua interezza attesa:

Ø     sia l’eccessiva frammentazione del diritto civile in più specializzazioni rispetto ad altri settori del diritto;

Ø     sia l’individuazione di settori assolutamente generici del diritto quali ad esempio il diritto della Con= correnza;

Ø     sia l’omesso inserimento di specializzazioni riguardanti gli aspetti formali della professione quali ad esempio quelli relativi al diritto processuale civile (in particolar modo) e penale;

Che gli artt. 33 e 34 del RDL n. 1578/33 prevedono il diritto dell’Avvocato, trascorsi 12 anni dalla iscrizione all’albo ordinario, ad iscriversi all’Albo dei Cassazionisti tenuto dal CNF con conseguente diritto per il professionista di esercitare la professione davanti alla Corte di Cassazione ed a tutte le altre magistrature superiori;

Che l’art. 5 del regolamento prevede la possibilità di presentare domanda volta ad ottenere il titolo di Avvocato specialista trascorsi almeno 6 anni dall’iscrizione all’albo;

Che l’Avvocato Specialista oltre al sapere ed al saper fare, deve poter fare;

Che nel Diritto Processuale Penale sono previste diverse possibilità per la parte, e quindi per il suo difensore, di adire la Suprema Corte (magistratura superiore) avverso provvedimenti adottati sia dal PM che dai giudici nel corso del procedimento di I^ grado di giudizio;

Che nel processo amministrativo tutte le fasi di gravame (anche avverso i provvedimenti cautelari) si svolgono avanti al Consiglio di Stato (magistratura superiore)

Che in tutti i procedimenti civili, penali e tributari, il giudizio si può concludere con il grado di legittimità avanti la Suprema Corte di Cassazione;

Che pertanto appare incoerente, con il dettato normativo vigente, prevedere la possibilità del rico= noscimento del titolo di specialista all’Avvocato che pur avendo il sapere e pur avendo dimostrato di saper fare, non può oggettivamente fare, ovvero appare incoerente prevedere il riconoscimento del titolo di spe= cialista anche a quegli Avvocati che non possono esercitare la professione avanti le magistrature superiori;

Che appare opportuno coordinare il testo del regolamento con il dettato normativo (Art. 33 e 34 RDL n. 1578/33) prima che la normativa sulle specializzazioni entri in vigore (1-06-2011)

Che in caso di mancato coordinamento, vi è il fondato timore:

Ø     di vanificare totalmente, l’apprezzabile e condivisibile, finalità cui mira il regolamento e cioè sia quella di fornire al cittadino l’immagine di un avvocatura affidabile, professionale e soprattutto chiara nel rapporto con il proprio cliente e sia quella di garanzia di migliore qualità della prestazione;

Ø   di ingenerare nella clientela un immagine di incertezza, di confusione e di inaffidabilità del titolo di specialista (basti pensare all’Avvocato Specialista in Diritto Penale non Cassazionista il quale potrebbe dover riferire al proprio assistito che non può presentare ricorso di legittimità avverso il provvedimento del Tribunale della Libertà perché non abilitato ad esercitare avanti a detta magistratura, ovvero all’Avvocato Specialista in Diritto Amministrativo il quale dovrà riferire al proprio cliente che lui non può proporre gravame alla sentenza di I^ grado emessa dal TAR in quanto carente di ius postulandi avanti al Consiglio di Stato e che lui cliente dovrà cercarsi altro avvocato per far valere le sue ragioni)

Che stante le dichiarate finalità del regolamento di garanzia professionale e di trasparenza di rapporti con la clientela, sorprende che nel testo del regolamento licenziato non sia prevista:

Ø     l’obbligatorietà per lo specialista di munirsi di una polizza assicurativa Professionale (obbligo pe= raltro rivendicato dall’Avvocatura nel proprio elaborato di Riforma delle Professioni)

Ø     la possibilità di revocare il titolo non solo per mancato aggiornamento ma anche per intervenute successive sanzioni disciplinari in capo allo Specialista per violazioni deontologiche 

 

Che la limitazione al conseguimento di due soli diplomi di specialista (art. 2) appare contra legem atteso che non può precludersi a priori la possibilità per il professionista di ottenere il diploma in tutte le specia= lizzazioni, ovvero non può precludersi all’Avvocato di cambiare, nel corso della propria vita professionale, il tipo di specializzazione o i tipi di specializzazione;

Che non sono specificati quali saranno i criteri con i quali verranno individuati i commissari d’esame tra gli Avvocati Cassazionisti;

Ritenuta

 

L’importanza che il regolamento sulle specializzazione avrà sull’intera categoria sia sotto l’aspetto econo= mico sia sotto l’aspetto sociale e sia infine sotto l’aspetto d’immagine dell’intera categoria nei confronti della collettività

La necessità di chiarire i dubbi sulla effettiva potestà legislativa del CNF all’emanazione del regolamento;

La necessità di superare, in via condivisa tra tutte le componenti del mondo forense, le possibili incoerenze tra il dettato normativo (artt. 33-34 e 91 del RDL n. 1578/33) ed il regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista

L’opportunità che il regolamento venga licenziato da un Organo nel pieno dei suoi effettivi poteri e non in prorogatio

 

Invita

Il Consiglio Nazionale Forense

1) a sospendere ogni effetto della delibera adottata il 24-09-2010 circa il regolamento sulle specializzazioni

2) a riaprire la discussione sul Regolamento tra tutte le componenti dell’Avvocatura

3) a rimettere al prossimo Congresso Nazionale in Genova ogni decisione in merito


Unione degli Ordini forensi del Lazio

 

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