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Contro la Mediazione

      

   

Diritto

 Registrazione Tribunale di Rieti n. 5 del 07/11/2002

 

 

Articolo di:

Gianluca Ludovici


L’ Unione Nazionale delle Camere Civili

 

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Contro la Mediazione

L’ Unione Nazionale delle Camere Civili

(Rieti, 30/12/2010)  

Il ben noto D.Lgs. n.ro 28/2010, con cui il Legislatore ha reso obbligatorio il ricorso a quel particolare strumento di soluzione delle controversie civili e commerciali che è la mediazione, è recentemente divenuto oggetto di un ricorso al Giudice Amministrativo, al quale non si può guardare che con favore e sentimento di condivisione, proposto dall’Unione Nazionale delle Camere Civili in ragione dei numerosi punti critici della normativa in esame.

I motivi di ricorso correttamente individuati dall’U.N.C.C. sono: 1) l’illegittimità derivata per illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 17 D.Lgs. 28/2010 in relazione agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione; 2) l’illegittimità derivata per illegittimità costituzionale dell’art. 8 D.Lgs. n. 28/2010, per la violazione degli artt. 24, 76 e 77 Cost.; 3) la violazione dell’art. 60, comma III lett. B Legge 19 giugno 2009 n. 69 e dell’art. 16 D.Lgs. n.ro 28/2010, l’eccesso di potere per irragionevolezza, nonché l’illegittimità derivata per illegittimità costituzionale dell’art. 16 del D.Lgs. n.ro 28/2010 per la violazione degli artt. 76 e 77 Cost.

Non potendo dilungarci, per ragioni redazionali, nell’approfondimento delle argomentazioni proposte a sostegno dei motivi appena riportati (per la cui conoscenza si rinvia comunque alla lettura del ricorso della U.N.C.C. sul sito cameracivilecatanzaro.eu ), in questa sede preme, in particolare, rilevare come maggior preoccupazioni desti l’obbligatorietà della procedura di mediazione, ingiustificata tanto sul piano logico-pratico, quanto sul piano prettamente normativo; a tal proposito, infatti, va ribadito che l’obbligatorietà è stata motivata con riferimento alla vigente normativa europea, la quale, in realtà, non appare esprimere un simile principio.

A questo punto, pertanto, appare ragionevole ritenere che se l’istanza sospensiva verrà accolta dal G.A. adito, circostanza tutt’altro che remota, slitteranno ulteriormente i tempi per l’attuazione della procedura mediativa-conciliativa civile e commerciale, la formazione dei cui maggiori protagonisti (i futuri mediatori ) sembra, per il momento, in forte ritardo e prevalentemente delegata a soggetti privati.

In conclusione, confidando che dal T.A.R. Lazio venga qualcosa di buono, seguiremo puntualmente gli sviluppi della questione, rendendone conto ai pazienti lettori.


Gianluca Ludovici

 

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