In un momento difficile per l’integrazione europea, elementi di conoscenza delle sfide e delle opportunità che questo epocale progetto porta con sé sono sempre utili, anche nell'ambiente forense della provincia italiana: un esempio e' l'obiettivo che l'UE si e' posta di incoraggiare la cooperazione giudiziaria in materia civile. Uno sviluppo sicuramente positivo e che, assieme a diversi altri, quantomeno dovrebbe compensare le preoccupazioni che anche in Italia ha creato l'offensiva di Bruxelles nei confronti degli ordini professionali. Su impulso dell'allora commissario europeo Mario Monti l'esecutivo comunitario ha infatti chiesto l'abolizione delle restrizioni della concorrenza ''ingiustificate'' nei servizi professionali, una richiesta che ha fatto suonare più di un campanello di allarme tra i liberi professionisti e gli Ordini, invitati a riformare o eliminare la fissazione dei prezzi e le altre restrizioni che impediscono la concorrenza (in particolare per categorie quali gli avvocati e gli architetti). Un'offensiva soft ancora in corso, come ha dimostrato la olandese Neelie Kroes che ha preso il posto di Monti quale commissario europeo alla concorrenza: in un discorso tenuto a Bruxelles a novembre, la ex-top manager ha ribadito che «la Commissione rimane impegnata ad una riforma su ampia scala nell'interesse dei consumatori». In attesa di vedere come si concluderà questo processo di auto-riforma condito dalle pressioni brussellesi, e' bene gettare uno sguardo al magmatico “corpus” della normativa UE in cui fra l'altro spicca – per chi ha interessi forensi – il Regolamento (CE) n. 743/2002 del Consiglio, del 25 aprile 2002, che istituisce un quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile [Gazzetta Ufficiale L 115 del 01.05.2002]. Il trattato di Amsterdam prevede il trasferimento della cooperazione giudiziaria in materia civile per creare uno spazio giudiziario europeo che offra ai cittadini maggiori facilità nella loro vita quotidiana. L'obiettivo e' quello di permettere a qualsiasi cittadino e a qualsiasi impresa di avere accesso al sistema giudiziario di un altro stato membro con le stesse facilitazioni di cui godono nel loro paese d'origine. Nel corso del 2000, il Consiglio ha adottato, tra l'altro, il ''Regolamento di Bruxelles I'' ed il ''Regolamento di Bruxelles II'' oltre ad un ''Regolamento sulla trasmissione degli atti''. Il 12 febbraio 2001, il Consiglio ha poi prolungato di un solo anno il programma Grotius nel settore del diritto civile (Grotius-civile) e, in seguito ad un'analisi approfondita di questo programma, si e' deciso di presentare un quadro generale d'attività a lungo termine per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006. Una peculiarità legata all'euroscetticismo di questo Paese fa si che il regolamento non sia stato applicabile alla Danimarca). Gli obiettivi del programma sono stati quelli di incoraggiare la cooperazione giudiziaria; migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giudiziari degli Stati membri; garantire l'attuazione degli strumenti comunitari nel settore della cooperazione giudiziaria civile, e migliorare l'informazione del pubblico sull'accesso alla giustizia, la cooperazione giudiziaria e i sistemi giuridici degli Stati membri. Per quanto riguarda le attività sovvenzionate, il quadro generale ha assegnato risorse per i progetti co-finanziati che realizzano uno o più degli obiettivi del quadro d'attività, per le spese di funzionamento delle organizzazioni non-governative europee e per le azioni autonome attuate dalla Commissione su iniziativa propria. Alle organizzazioni non-governative e' stata concessa la possibilità di ricevere finanziamenti se soddisfano alcune condizioni (essere un'organizzazione senza scopo di lucro con obiettivo principale la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile e sviluppare un'attività a dimensione europea). I progetti possono essere presentati da istituzioni, enti pubblici o privati (istituti di ricerca, associazioni professionali, ecc.). Devono mirare all'organizzazione di scambi, tirocini, studi, ricerche, riunioni e seminari. Nel quadro del regolamento, tutte le attività sono aperte, se alcune condizioni sono soddisfatte, alla partecipazione dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (PECO), di Cipro, di Malta, e della Turchia e di qualsiasi altro paese, se gli accordi e le procedure lo autorizzano. Per garantire l'attuazione di questo quadro d'attività, la Commissione pubblica, ogni anno entro il 30 giugno, un programma di lavoro che stabilisce gli obiettivi e le azioni prioritari dell'anno successivo. La Commissione e' incaricata della valutazione e della selezione dei progetti, nel rispetto di alcuni criteri prioritari (la dimensione europea, la capacità di realizzare uno degli obiettivi del presente quadro di attività, la complementarità con altre attività, ecc.). Qualsiasi decisione di finanziamento e' sottoposta al controllo finanziari della Commissione e alle verifiche della Corte dei conti. Per garantire la trasparenza delle azioni finanziate, la Commissione pubblica ogni anno l'elenco dei beneficiari e delle azioni finanziate. I beneficiari devono consegnare alla Commissione una relazione per ogni azione intrapresa. Inoltre, se la Commissione constata irregolarità, può ridurre, sospendere o recuperare i finanziamenti accordati.
(*) Capo Servizio Aggiunto Agenzia ANSA, già Corrispondente da Bruxelles
Titolo originale: «Europa. Perché si. Il quadro generale di attività comunitaria per incoraggiare la cooperazione giudiziaria in materia civile.»