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Il titolo esecutivo europeo Un contributo all’integrazione May 31 2006 12:00AM - Rodolfo Calò (Rieti) Il ''titolo esecutivo'' europeo per
i crediti ''non contestati'', ovvero la libera circolazione
delle decisioni e delle transazioni giudiziarie (ma anche degli atti pubblici)
relativi a questo tipo di crediti: una libera circolazione in tutti gli Stati
membri dell'UE senza che siano necessari, nel Paese dell'esecuzione,
procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione stessa. E'
questo un altro esempio degli effetti positivi
dell'integrazione europea che, almeno in ambiti specialistici come quello
rappresentato da questa Rivista, e' opportuno di tanto in tanto ricordare. Merita
menzione dunque il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 Aprile 2004, ma applicato solo dall'ottobre scorso, che
istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Il
regolamento definisce norme minime affinché le decisioni giudiziarie, le
transazioni giudiziarie e gli atti pubblici relativi a
crediti non contestati possano circolare liberamente. Si tratta in sostanza
dell'abolizione dell'exequatur, ossia il
riconoscimento e l'esecuzione automatica, senza procedimento intermedio ne' motivo di rifiuto di esecuzione, delle decisioni
pronunciate in un altro Stato membro. Il regolamento si applica in materia
civile e commerciale e non concerne, in particolare, la materia fiscale,
doganale o amministrativa. La
decisione relativa a un credito non contestato e'
certificata come titolo esecutivo europeo dallo Stato membro d'origine se
ricorrono precise condizioni. Se la certificazione, che avviene in base a un certificato standard, riguarda solo parte della
decisione, si parla allora di ''titolo esecutivo parziale''.
Una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva per quanto riguarda
l'importo delle spese riguardanti i procedimenti giudiziari può
essere certificata come titolo esecutivo europeo anche nei confronti di tali spese
se il debitore non ha espressamente contestato di essere tenuto al loro
pagamento. Inoltre, il certificato può essere rettificato se vi e' divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato,
ovvero revocato se risulta manifestamente concesso per errore. Inoltre, non e' ammesso alcun mezzo di impugnazione avverso la decisione
relativa alla certificazione.
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