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Forum numero 7

Il “diritto” dei nonni nei procedimenti di separazione e divorzio

Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia


Mar 30 2007 12:00AM - Avv. Silvia Cifone e Dott.ssa Gioia Sambuco


(Rieti) L’articolo 155 c. c. così come riformato dal recente intervento legislativo, legge n. 54 del 2006, sancisce, nel suo primo comma, che in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha comunque diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione da entrambi e di conservare significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Con una recente pronuncia, il Tribunale di Rieti ha avuto modo di chiarire la portata applicativa di questa nuova disposizione precisando che, poiché non è ammesso alcun procedimento ermeneutico volto a modificare la volontà delle norme sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore, non può trarsi come conseguenza desumibile implicitamente dal disposto normativo, che in capo ai nonni vi sia un vero e proprio diritto di visita. L’articolo 155 c. c. infatti, si limiterebbe a configurare esclusivamente un diritto in capo ai minori di intrattenere, con entrambi i genitori e con i parenti di ciascun ramo, rapporti personali e diretti. Si tratterebbe, dunque, di un riconoscimento sì esplicito, sì categorico, ma che sembrerebbe però avere come unico “beneficiario” il minore. Alla luce di tali considerazioni, brevemente riassunte per esigenze redazionali, per un approfondimento delle quali si rinvia al sito dell’Osservatorio del diritto di famiglia (1), il Tribunale di Rieti attenendosi rigorosamente al tenore letterale dell’art. 155 c.c., esclude che in capo ai nonni possa configurarsi un vero e proprio diritto soggettivo di visita dei nipoti; piuttosto sembra aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale che inquadra la posizione dei nonni nella categoria dell’interesse legittimo e che subordina le visite degli avi alla verifica che il loro interesse a mantenere contatti con i nipoti coincida con quello dei minori nel senso che dette visite contribuiscano a favorire un più pieno ed armonico sviluppo della personalità dei minori. Le riflessioni del Giudice reatino costituiscono un importante punto di riferimento per la comprensione del principio che deve regolare i rapporti all’interno della famiglia: l’interesse del minore. Tale principio non può non avere una esigenza prioritaria rispetto al diritto dei nonni di avere relazioni affettive con i membri della propria famiglia: quest’ultimo potrà essere consentito soltanto a condizione che non ricorrano concreti elementi dai quali presumere che ciò nuoccia ai nipoti. In attesa di un intervento legislativo che fondi in capo ai nonni un diritto proprio, autonomamente azionabile e reclamabile, e che recepisca le istanze di tutela auspicate dalla dottrina, espresse in talune recenti pronunce dalla giurisprudenza e, in generale, invocate dalla società, e che provveda così a colmare quello che allo stato attuale si configura come un vero e proprio vuoto normativo, l’interesse del minore dovrà assurgere da un lato a chiave di lettura di ogni norma del diritto di famiglia, dall’altro a stella polare in direzione della quale orientare ogni interpretazione normativa, aprendo così spazi finalizzati alla tutela, alla valorizzazione, all’attuazione dei diritti del minore e della sua personalità. (1) Cfr. amplius nota a Tribunale di Rieti, Decreto 25 ottobre 2006, n. 3141, Pres. Est. DOTT. SSA C. SCIPIONI, in www.osservatoriodirittodifamiglia.it a cura dell’ Avv. S. CIFONE e della Dott.ssa G. SAMBUCO.

 

 

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