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Forum 8

Il Giudice di Pace

Nuove e vecchie problematiche


Jun 5 2007 12:00AM - Avv. Monica Fedeli


(Rieti)

Come è noto, il D. Lgs.vo n. 274/2000 ha attribuito al Giudice di Pace la competenza in materia di convalida dei provvedimenti di espulsione degli stranieri illegittimamente entrati nel territorio dello Stato, suscitando dubbi di costituzionalità e critiche che vanno inevitabilmente ad intrecciarsi con problematiche vecchie e nuove del rito innanzi al giudice onorario. Già l'attribuzione ad un giudice non professionale della competenza in materia penale, accompagnata dalle peculiarità proprie del relativo procedimento, aveva suscitato forti critiche in dottrina ed in giurisprudenza, in primo luogo per la inapplicabilità dei riti speciali nel processo davanti a tale organo. Si è scelto infatti di escludere il patteggiamento al fine di assicurare una adeguata tutela alle ragioni della persona offesa mentre si è ritenuto che gli altri riti speciali non avessero ragion d'essere in rapporto alla lieve entità delle sanzioni relative ai reati attribuiti alla competenza del Giudice di Pace. E’ stata altresì esclusa l'operatività del decreto penale di condanna per non svuotare di significato il ruolo conciliativo del magistrato, il quale non avrebbe possibilità di intervenire in assenza di opposizione. Come è evidente, le ragioni poste alla base di tale scelta legislativa sono di varia natura ma è indubbio che ad esse consegua un sistema ridotto di garanzie per l’imputato. Tra le disposizioni che suscitano maggiori critiche e perplessità, di preminente importanza è la previsione di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 274/2000 secondo la quale “il pubblico ministero, se non ritiene necessari atti di indagine, formula l'imputazione e autorizza la polizia giudiziaria alla citazione in giudizio dell'imputato”, il quale pertanto, solo in questo momento apprende dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico con tutte le conseguenze che la oggettiva impossibilità di cautelarsi in via preventiva comporta. Per non parlare del modo di atteggiarsi delle indagini preliminari. Il legislatore, infatti, ha attribuito un ampio margine di autonomia alla polizia giudiziaria che potrebbe svolgere le proprie indagini senza mai prendere contatto con gli uffici del Pubblico Ministero ed anzi del tutto svincolata dai suoi poteri di controllo. Completamente disatteso, inoltre, nei reati di competenza del Giudice di Pace, appare essere l'obbligo di pronta informazione del Pubblico Ministero. Anche il termine di quattro mesi previsto per l’espletamento delle indagini ad opera della polizia giudiziaria, la cui inosservanza non è peraltro sanzionata in alcun modo, rischia di rendere inutile un successivo intervento del pubblico ministero e dell’indagato, il quale potrebbe trovarsi nell’impossibilità di assicurare fonti di prova “irripetibili”. Non solo. Gli uffici di polizia, non sussistendo l’obbligo di iscrivere le notizie di reato oggetto della loro attività investigativa, a volte procedono ad una sostanziale archiviazione della “notitia criminis”, anche qui del tutto svincolati dal controllo del Pubblico Ministero. Altre sostanziali critiche riguardano l’inapplicabilità, nel procedimento davanti al Giudice di Pace, dell’udienza preliminare e dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, concepito come è noto, in funzione prettamente garantista del diritto di difesa dell'indagato. Venendo ora all'attribuzione della competenza, al Giudice di Pace, del potere di convalida dei provvedimenti di espulsione degli stranieri dal territorio nazionale, non v'è chi non abbia ravvisato in tale scelta un contrasto con la figura di un giudice temporaneo e non esclusivo, chiamato ad amministrare la giustizia in un'ottica conciliativa, qual è il Giudice di Pace. L'affidamento della verifica della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria al Giudice di Pace, si pone in netta contraddizione con la giustizia “mite” di cui tale organo è espressione nonché in aperto contrasto con la riserva di giurisdizione prevista dall’art. 13, comma 3, della Costituzione, in materia di libertà personale. Per queste ragioni tale verifica deve essere affidata alla magistratura togata, caratterizzata dalla esclusività e dalla non temporaneità dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, l'unica in grado di assicurare un efficace e reale controllo di legittimità sull’attività di polizia nel pieno rispetto dei ricordati principi costituzionali. A ciò si aggiunga che, in linea generale, il Giudice di Pace non ha competenza in ordine alla convalida delle misure pre-cautelari, per cui solo nei riguardi degli stranieri la competenza giurisdizionale in materia di provvedimenti limitativi della libertà personale viene attribuita a un giudice non professionale, il che alimenta ulteriormente i dubbi sulla legittimità costituzionale di una tale attribuzione.

 

 

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