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L’indennizzo diretto nei sinistri stradali Un utile promemoria Apr 19 2007 12:00AM - Avv. Alberto Branzanti (Rieti) Gli incidenti stradali, in special modo quelli di
lieve entità, sono all’ordine del giorno nella vita quotidiana di ciascuno di
noi tanto che vi è una generale rassegnazione a che prima o dopo si venga
coinvolti in una accesa discussione con altro utente della strada per stabilire
chi avesse la precedenza. Tale constatazione, però, non deve trarre in
inganno circa l'importanza eminente che l'evento 'sinistro stradale' ha sia per
le parti che ne sono coinvolte che nell'assetto economico e imprenditoriale
delle compagnie di assicurazione. Proprio nel dichiarato tentativo di semplificare,
accelerare ed economizzare le procedure di risarcimento conseguenti agli
incidenti stradali il legislatore ha varato un nuovo assetto normativo basato,
quanto ai principi reggenti, sul d.lgs. 7.9.2005 n. 209 (c.d. Codice delle
assicurazioni private) e per la regolamentazione più dettagliata sul d.p.r.
18.7.2006 n. 254, che hanno sostanzialmente immutato il precedente impianto
vecchio di quasi quarant'anni (legge 990/1969), recependo in parte le
correzioni ed aggiustamenti che la giurisprudenza, medio tempore, aveva
apportato. L'innovazione principale e che caratterizza
l’intero impianto è l’indennizzo diretto ovvero la circostanza per cui la
richiesta di risarcimento è inoltrata da parte del danneggiato -o asserito
tale- alla propria Compagnia di assicurazione e non già a quella della parte
considerata responsabile (art. 149 del Codice delle assicurazioni private);
sarà la prima a preoccuparsi degli
accertamenti necessari (quantificazione dei danni attraverso propri fiduciari)
ed a formulare una congrua offerta ovvero a disattendere motivatamente la
richiesta di risarcimento entro termini perentori stabiliti per legge (60 gg in
caso di danno solo a cose ovvero 90 gg in occasione di lesioni di lieve
entità). Unico onere posto a carico del danneggiato è
quello di avanzare la richiesta alla propria compagnia a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento ovvero consegna a mani o, ancora, trasmessa con
telefax, telegramma o in via telematica, salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma
di presentazione (di fatto scoraggiando l’uso di strumenti di comunicazione
diversi dalla vecchia e cara raccomandata a.r.). La richiesta deve contenere obbligatoriamente: nell'ipotesi
di danni al veicolo e alle cose: nell'ipotesi
di lesioni subite dai conducenti, inoltre: E’ prevista anche la possibilità di compilazione
congiunta (danneggiato/ danneggiante) di un modulo che le compagnie dovrebbero
fornire e sostanzialmente corrispondente al vecchio “modulo blu” (c.d. C.I.D.)
ma, a differenza di quest’ultimo, la sua redazione o meno non muta la procedura
di richiesta del risarcimento, come sopra descritta, incidendo soltanto sui
tempi di ristoro del danno (ovviamente abbreviati). Se, all’esito del termine predetto (60 ovvero 90
gg.) dalla ricezione della richiesta, Tra le fattispecie espressamente escluse dalla
procedura di indennizzo diretto vi sono quelle relative a sinistri con danni a
persone di non lieve entità; questi ultimi si ravvisano quando il danneggiato
riporta una lesione alla propria integrità fisica superiore al 9% del danno
biologico. Naturalmente tale valutazione è riscontrabile esclusivamente ricorrendo
all’ausilio di uno specialista (medico legale), ragion per cui il legislatore
ha espressamente previsto la risarcibilità delle somme anticipate al
professionista al cui servizio si è ricorso, anche in caso di accettazione
della somma tempestivamente offerta dalla Compagnia; viceversa, in quest’ultimo
caso, l’eventuale ricorso all’assistenza di un legale o di altri
professionisti, sempre possibile, non è rimborsata (art. 9, comma 2, del
regolamento di attuazione). La procedura di risarcimento sopra descritta
riguarda i sinistri verificatisi dopo la data del 1° Febbraio 2007; quelli
accaduti in precedenza continuano ad essere interessati, anche in caso di
processo, dalla disciplina previgente. L’utilità delle innovazioni introdotte in materia
nell’ultimo biennio, di cui abbiamo dato qui succinta e generale conoscenza
soprattutto degli aspetti che interessano maggiormente gli utenti/consumatori,
saranno riscontrabili soltanto con l’esperienza e la pratica futura, ben
sapendo di avere, nell’immediato, un buono strumento di rilevazione attraverso
il monitoraggio dei premi di polizza r.c.a., non avendo affatto nascosto il
legislatore che lo scopo non ultimo di tale attività normativa e che ne
giustifica molti aspetti caratteristici è l’abbattimento dei costi
dell’assicurazione obbligatoria.
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