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Aumentano gli accertamenti fiscali in banca Diminuisce la difesa del contribuente Dec 4 2007 12:00AM - Avv. Antonio Serani (Rieti ) Il tema, assai complesso, è meritevole di sintetici riferimenti diretti ad avvertire la platea dei contribuenti circa i rischi derivanti dalle situazioni bancarie dei medesimi a seguito dell’introduzione nell'ordinamento dell'art. 32 D.P.R. n. 600/1973. In banca ogni contribuente ha movimento di denaro costituito da versamenti e da prelievi: dispone la norma citata: a) che le somme risultanti da movimenti bancari costituiscono proventi dell'attività lavorativa-produttiva; l'ammontare di essi deve poter essere ricondotto, in termini di congruità, al quantum dei redditi denunciati in sede di dichiarazione dei medesimi. Dunque, se dai redditi denunciati in uno o più anni si rilevano discrepanze con gli accrediti in banca sicché questi ultimi risultino palesemente superiori a quanto denunciato, questo elemento è, salvo prova contraria, base per una ricostruzione accertativa dell'effettivo reddito ; b) si presumono ricavi e così vengono riprese a tassazione, sempre salvo prova contraria – che deve contenere l’indicazione dei vari beneficiari dei prelievi, con indicazione specifica di essi e delle correlative causalità della spesa - non solo le somme versate in Banca ma anche quelle prelevate.
Grave è la onerosità della prova contraria alla presunzione di cui all’art. 32 che impone al contribuente di ricordare tutti i prelievi e la loro destinazione soggettiva e causale. In tale situazione l'unico suggerimento difensivo apportabile è costituito dal gravarsi dell’onere di conservare, per ciascun anno, i documenti di spesa (fatture - ricevute fiscali - scontrini) anche inerenti il vivere quotidiano.
In questo quadro si collocano gli accertamenti dell’Amministrazione Finanziaria - che, invero, rispetto a quanto sopra ha invitato (circolare Agenzia delle Entrate n. 32/E/2006) di non tener conto di spese caratterizzate da esiguità, occasionali o coerenti con il tenore di vita del contribuente in rapporto con il suo volume d’affari. Non facile sarà precisare il risultato raggiungibile con detto rapporto, aprendo esso il varco a valutazioni non sempre condivise dalle parti del rapporto tributario.
La posizione del contribuente è aggravata dall'indirizzo della Cassazione, ormai attualmente consolidato, per il quale non sussiste obbligatorietà del contraddittorio in sede amministrativa tra ufficio fiscale e contribuente circa le risultanze dei versamenti – prelievi; il previo contraddittorio in sede amministrativa è mera facoltà dell’Amministrazione Finanziaria.
Questo sintetico cenno circa questo strumento accertativo, molto incisivo perché fa emergere e rappresenta la vita quotidiana del contribuente, è però, in concreto, utilizzabile solo con autorizzazione della Direzione Generale delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento Agenzia entrate - Comandante Regionale Guardia di Finanza, condizionata ad una richiesta motivata che contenga ed illustri le ragioni per le quali si ritiene necessario lo utilizzo delle indagini finanziarie. De iure condendo è da auspicare un intervento legislativo che precisi i criteri obbiettivi con i quali pervenire, in riferimento al rapporto volume affari/reddito e tenore di vita del contribuente, a determinare l'ammontare della spesa coerente con il detto tenore di vita, sottraendo la spesa relativa medesima presunzione micidiale di cui all’art. 32 DPR 600/73.
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