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Forum 9
Formazione continua degli avvocati
Imperativo Saper di matematica!
Dec 4 2007 12:00AM - Avv. Letizia Carosella (*)
(Rieti)
Con delibera del 13 luglio 2007 il Consiglio Nazionale Forense ha varato il testo definitivo del regolamento che introduce la formazione professionale continua degli avvocati.
Se vogliamo è un momento epocale, anche se un po’ tardivo.
Le raccomandazioni europee risalgono al 2000 e al 2003. L’innovazione è stata dai più presa quasi come un inutile sollecitazione a quell’aggiornamento costante che ogni professionista serio e consapevole svolge spontaneamente e necessariamente per essere al passo con le innovazioni giurisprudenziali e normative. Ma in epoca moderna l’aggiornamento è inteso più come processo culturale di crescita professionale piuttosto che come mantenimento delle conoscenze già acquisite.
Ciò induce a salutare questa innovazione con estremo favore, quale indispensabile momento di crescita del mondo forense e come modernizzazione dei metodi di ampliamento della cultura forense.
Dal 1° gennaio 2008 e per i tre anni successivi gli avvocati e i praticanti avvocati abilitati al patrocinio dovranno conseguire mediante la partecipazione effettiva e documentata un totale di 50 crediti (con un minimo per il primo anno di 9; per il secondo di 12; per il terzo 18). Di tali complessivi crediti almeno 6 dovranno essere relativi all’ordinamento e previdenza forense e alla deontologia.
Dal 1° gennaio 2011 i crediti complessivi da conseguire nel triennio successivo (e per quelli avvenire) saranno invece 90 ,con un minimo, per anno, di 20 crediti. Almeno 15 crediti, dei 90 da conseguire, dovranno essere relativi all’ordinamento e previdenza forense e alla deontologia.
Per coloro che hanno più di 40 anni di iscrizione all’albo, per il primo triennio i crediti complessivi saranno 20 e per i trienni successivi di 50 (con possibilità di esonero a determinate condizioni).
Vi sono dei crediti formativi minimi per ciascun anno del corrispondente triennio:
anno 2008: crediti minimi 9;
anno 2009: crediti minimi 12;
anno 2010: crediti minimi 18;
per il triennio successivi i crediti minimi per anno sono 20;
Ovviamente i crediti residui di “media” dovranno essere comunque acquisiti nel triennio, per raggiungere il quorum complessivo richiesto.
Vi è da segnalare l’introduzione del concetto di attività professionale prevalente, rispetto alla c.d. attività “generalista” e del collegamento della spendita verso terzi della comunicazione di tale attività. Coloro che intendono “pubblicizzare” a terzi (ad esempio carta intestata, targhe, siti web) la prevalente attività professionale preventivamente devono aver conseguito crediti nello specifico settore, e precisamente per il primo triennio: nei 12 mesi (decorrenza settembre 2008) precedenti l’informazione non meno di 10 crediti; per il triennio successivo, i crediti dovranno essere 30 acquisiti nei dodici mesi precedenti l’informativa a terzi.
Come si acquisiscono i crediti?
1) Mediante la partecipazione effettiva ed adeguatamente documentata agli eventi formativi indicati all’art. 3 del Regolamento:
a) corsi di aggiornamento, masters, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde (anche telematici purchè ne sia verificabile la partecipazione);
b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal CNF o dai COA;
c) altri eventi specificamente individuati dal CNF o dai COA.
La partecipazione a tali eventi formativi attribuisce n. 1 credito per ogni ora di partecipazione con un limite massimo di 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.
Il regolamento prevede anche le modalità di accreditamento di ogni evento formativo. Tali accreditamenti verranno riconosciuti dal CNF per gli eventi formativi di rilievo nazionale e dai COA.
2) Mediante lo svolgimento delle attività di cui all’art. 4 del Regolamento:
a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) sopra indicate nonché nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione legale (MAX 12 crediti);
b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate di diffusione o rilevanza nazionale, pubblicazione di libri, saggi, monografie, ecc. (MAX 12 crediti);
c) contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati (MAX 24 crediti);
d) partecipazione alle commissioni per gli esami di stato degli avvocati per tutta la durata (MAX 24 crediti);
e) altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale preventivamente riconosciute dal CNF o dai COA competenti (MAX 12 crediti).
Questo il sommario panorama delle linee guida del Regolamento sulla formazione continua. Ironicamente ho titolato questo mio articolo in relazione agli indispensabili conteggi che ciascun praticante abilitato e avvocato dovrà fare per verificare l’adempimento corretto degli obblighi formativi nel periodo di riferimento. Ma un parametro era necessario e sicuramente quello matematico, asettico e razionale, è sembrato quello più corretto.
(*) Direttore Scuola Forense Sabina
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