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Forum 9

La diagnosi preimpianto

Piccola passeggiata giuridica


Dec 4 2007 12:00AM - Avv. Alessia Mostocotto


(Rieti)

In data 22 settembre 2007 il Tribunale di Cagliari ha dichiarato praticabile la diagnosi preimpianto dell’embrione già formato e, nel caso di specie, crioconservato. La pronuncia ha accolto la domanda in tal senso proposta da due coniugi nei confronti dell’Azienda Sanitaria e del medico competenti, così condannati ad eseguire la diagnosi stessa. Il Tribunale di Cagliari, che invano aveva investito della questione di legittimità costituzionale dell’art.13 L. 40/04 – norma di riferimenti rispetto alla fattispecie in esame- ottenendone una pronuncia di manifesta inammissibilità, ha fondato la propria decisione su sei, grandi ordini di motivi: 1) la mancanza in un esplicito divieto riguardante specificatamente la diagnosi preimpianto; 2) il significato letterale e l’ambito della disciplina dettata vale a dire, in estrema sintesi, la presenza nella L. 40/04 da un lato della massima tutela dell’embrione (art.13) in riferimento all’attività di ricerca e dall’altro, in riferimento all’accertamento diagnostico (art. 14 5° comma) il bilanciamento degli interessi dell’embrione con quello dei soggetti che abbiano avuto accesso alle tecniche di procreazione assistita ed in particolare della donna; 3) il diritto alla piena consapevolezza in ordine ai trattamenti sanitari e così alla diagnosi preimpianto come tutela del diritto al consenso informato; 4) illegittimità delle linee giuda ministeriali vale a dire del DM 22.07.2004 che ha espressamente previsto l’inammissibilità della diagnosi preimpianto, decreto ministeriale dichiarato, appunto, illegittimo siccome frutto di una impostazione restrittiva in contrasto con le stesse disposizioni di legge; 5) criteri ispiratori della l n. 40/2004 vale a dire l’individuazione quale principio ispiratore della L. 40/04, si della tutela massima per il concepito ma dell’arresto di tale tutela davanti a quella prevalente della donna e della sua salute fisica e psichica; 6) principi costituzionali e qui la affermazione della necessarietà della interpretazione della L. 40/04 nel senso della legittimità della diagnosi preimpianto come la sola tesi interpretativa costituzionalmente orientata, e ciò in particolare riferimento alla tutela del diritto alla salute e del principio di uguaglianza. Da qui l’accoglimento della domanda; da qui la declaratoria di praticabilità della diagnosi preimpianto rispetto alla quale, certo riconoscendo il prestigio e l’innovativo apporto della pronuncia che la ha sancita, non può non invocarsi un chiaro e risolutivo interevento del legislatore.

 

 

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