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Forum 11 - 12
Il caso “Blade Runner” tra sport, etica e scienza
Oscar Pistorius, pioniere di una battaglia di frontiera
Mar 12 2008 12:00AM - Avv. Raffaella Ginanneschi
(Rieti)
La Federazione Internazionale di Atletica (International Association of Athletics Federations), sotto la cui egida si svolgono le Olimpiadi, non ha concesso a Oscar Pistorius, corridore disabile sudafricano, il placet per gareggiare a Pechino. Il ricorso contro la sentenza di prime cure è stato inoltrato al Tas di Losanna (Tribunal Arbitral du Sport). E’ probabile che la decisione intervenga per una eventuale partecipazione dell’atleta ai giochi di Londra del 2012.
Attesa la primaria e specifica funzione sociale che appartiene allo Sport (art. 3 Carta dei Diritti dell’Atleta), la controversia di Oscar, dalla falcata non corrispondente alla comune morfologia umana e perciò ribattezzato “Blade Runner”(prototipo di androide di Ridley Scott), ha acquisito una risonanza mondiale, giacché è stata riproposta, con nuovi effetti evocativi, la problematica discriminatoria dei portatori di handicap. Infatti, la singolare richiesta del velocista Isod (International Sport Organization of the Disabled) è diretta ad ottenere un confronto agonistico con gli atleti normodotati.
Nonostante la precedente ammissione dello stesso Pistorius al Golden Gala di Roma nel 2007, torneo ufficiale Iaaf e, tra l’altro, utile occasione per esaminare la corsa dell’atleta, i giudici federali hanno ritenuto applicabile alla fattispecie de qua il principio dell’antinomia tra Sport e doping (art. 144.2 del regolamento gare), il quale proibisce l’uso di “qualsiasi strumento” che possa migliorare la prestazione agonistica. Pertanto, secondo la Federazione, il coraggioso corridore si avvarrebbe di una sorta di doping tecnologico, cioè di un vantaggio tecnico apportato dalle protesi in fibra di carbonio, non contemplato nel codice mondiale antidoping della Wada (World Anti-Doping Agency), ma individuato da un perito d’ufficio, il tedesco Peter Brueggemann.
A tal proposito, si osserva che il sistema globale che disciplina l’Atletica Leggera, corredato di regole e farraginosi codicilli, non favorisce una risoluzione univoca della vicenda in esame, la quale appare contraddistinta da diverse specificità.
Invero, nel caso “Blade Runner” rileva in primis l’etica, precipuo presupposto del predetto ricorso al Tas, la quale è invocata attraverso i principi fondanti una reale integrazione del disabile nei contesti sociali. In sede istituzionale italiana, una sistemazione giuridica del divieto di ogni forma di discriminazione, nei confronti dell’atleta disabile (art. 6 Carta dei Diritti dell’Atleta), è auspicata in sintonia con la parità di trattamento tra le persone (Dir. Consiglio 2000/43/CE) e con il divieto di qualsiasi trattamento di discriminazione (art. 8 1 Trattato sulla Costituzione per l’Europa). Si rileva, inoltre, che lo specifico art. 30 della Convenzione Internazionale sui Diritti dei Disabili demanda agli Stati Parte il compito di incoraggiare e promuovere la partecipazione dei disabili alle attività sportive “ordinarie”. All’uopo, si segnalano notevoli iniziative istituite per realizzare gli alti ideali che rendono lo sport possibile ed efficace per tutti; ci si riferisce ai meetings dilettantistici e agonistici, nazionali e internazionali, come i celebri giochi Paraolimpici, di cui Pistorius è un veterano.
Tali manifestazioni, sebbene non possano essere assimilate a mere terapie riabilitative, costituiscono, tuttavia, delle sessioni abbinate alle gare predisposte per i normodotati. Infatti, una apposita normazione internazionale è attuata in virtù di un profluvio di regolamenti tecnici nazionali conformanti le ordinarie pratiche sportive alle differenti e speciali abilità. Per l’Italia si segnalano i dettami Fisd (Federazione Italiana Sport Disabili) ispirati ai generali indirizzi Icp (International Paralympic Committee) e Iaaf, nonché i protocolli d’intesa tra il Cip (Comitato Italiano Paraolimpico deputato a sovraintendere le organizzazioni sportive per disabili) e le Federazioni nazionali preposte alle varie preparazioni; si evidenzia, altresì, il sostegno legislativo apportato in favore delle attività sportive praticate dalle persone con disabilità (L. 189/2003, L. 266/2005). Pertanto le premesse normative per suffragare le istanze e le esigenze dei diversamente abili che raggiungono eccellenti livelli di performance sono tuttora inesistenti. Infatti, la vigente estetica sportiva, fondata sul principio secondo il quale un risultato agonistico deve essere ottenuto a parità di condizioni tra i concorrenti, implica delle conflittualità decisionali che sono superabili solamente attraverso una più cauta definizione del rapporto tra Sport e Scienza.
Conseguentemente, la persistenza di stereotipi sociali, antiolistici e sintomatici di una avversione culturale nei confronti del cyborg, impedisce di affrontare, con la dovuta responsabilità morale, una dettagliata regolamentazione del modus di interazione tra uomo e ausilio artificiale
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In data 1° aprile 2008, con inattesa solerzia, i giudici del Tribunale Arbitrale per lo Sport di Losanna hanno ritenuto che il caso di Oscar Pistorius doveva essere affrontato con una certa urgenza; a tal fine, la trattazione della controversia è stata fissata per il 29 e 30 aprile u.s.
Le udienze si sono svolte in un clima di “collaborazione tra le due parti” (Lamine Diack, Presidente Iaaf), contraddistinto, in realtà, dall’acceso scontro tra i contrapposti periti.
“Ci è stato chiesto di emettere la sentenza il più presto possibile”, così ha dichiarato il Segretario Tas; il verdetto, pubblicato il 16 maggio u.s., ha accolto il ricorso proposto da Oscar, revocando la precedente decisione Iaaf.
Pertanto, le polemiche, sorte a causa delle lungaggini prospettate nella definizione della causa de qua, sono state dissipate; tuttavia, il velocista dovrà acquisire, entro il 23 luglio p.v., la eleggibilità richiesta per gareggiare con i normodotati a Pechino.
La sentenza Tas, sebbene sia apprezzabile sul versante emozionale, non è intervenuta con quella dovuta tempestività che era stata invocata coram populo, al fine di sottrarre l’atleta da una situazione inspiegabilmente sospesa; invero, si era addirittura profilato l’assurdo rischio di una discriminazione di Oscar rispetto ad alcuni suoi colleghi diversamente abili, come la nuotatrice Natalie Du Toit (tra l’altro sua connazionale), la cui indiscussa qualificazione per le prossime Olimpiadi sarebbe stata giustificata, secondo taluni “esperti”, dalla scarsa necessità prevista per l’utilizzo delle gambe nella disciplina del nuoto di fondo!
Peraltro, l’ultimo pronunciamento Tas non appare conclusivo della vicenda Pistorius; infatti, sebbene la commissione abbia affermato che non è sufficientemente provato il vantaggio metabolico apportato dalle protesi “Cheetah” sul corridore, tuttavia non è stato escluso che nel prossimo futuro la stessa Iaaf…potrà provare il vantaggio di Pistorius sugli altri concorrenti, e, quindi, l’infrazione dell’art. 114.2 del Regolamento Gare.
Appare indiscussa la singolarità di tale dictum, peraltro inespressivo di una nuova tendenza giurisprudenziale.
Ciò nonostante Oscar finalmente potrà correre. Dapprima alla Notturna di Milano, al Golden Gala di Roma, al meeting di Lucerna; per poi approdare alle Olimpiadi di Pechino, di Londra, di …
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