GRAFFITI-ON-LINE.COM
2002-2024 Graffiti-on-line.com Tutti
i diritti di proprietà artistica e letteraria sono riservati.
Forum 16
Il preavviso di fermo è atto impugnabile
Diritto tributario
09/09/2009 - Carlo Giacobbi
(Rieti)
La Commissione Tributaria Provinciale di Rieti, sezione n. 1, nel ritenere il preavviso di fermo di beni mobili registrati atto avente “natura endoprocedimentale (di conoscenza) privo di autonoma capacità lesiva di diritti” e “non compreso tra quelli elencati nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992” ha sempre dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi proposti dai contribuenti.
Chi scrive non ha mai condiviso né il dispositivo, né il provvedimento giudiziale adottato (sentenza anziché decreto), né la parte motiva della sentenza, per le ragioni che seguono.
Quanto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
S’impone, anzitutto, una breve considerazione di diritto processuale tributario. I casi di inammissibilità del ricorso sono tassativamente predeterminati ed enucleati in norme specifiche. Esemplificando: il ricorso è inammissibile se non è indicata la Commissione Tributaria cui è diretto, se non viene indicato il nominativo del ricorrente con i suoi dati, se non viene menzionato l’Ufficio contro cui è rivolto, se non viene descritto l’atto che si impugna e non è individuata la domanda giudiziale, se non contiene i motivi di impugnazione, se non è sottoscritto dal difensore o, nei casi previsti, dalla parte personalmente. Ancora, il ricorso è inammissibile nel caso in cui l’impugnazione sia stata effettuata oltre sessanta giorni dalla notifica , se il ricorrente dopo aver notificato l’atto alla controparte non si costituisce entro trenta giorni presso la segreteria della Commissione adita, se la copia del ricorso depositato non è conforme all’originale notificato .
In altri termini il D.Lgs. 546/1992 non sanziona con l’inammissibilità la proposizione di un ricorso avverso un atto non impugnabile perché non compreso nell’elenco di cui all’art. 19 del decreto in parola. La sentenza avrebbe dovuto limitarsi al seguente dispositivo: “rigetta il ricorso in quanto proposto avverso un atto non impugnabile”.
Quanto alla pronuncia giudiziale emessa con sentenza.
Inoltre, a giudizio di chi scrive, per ragioni di economia non solo processuale, stante la asserita manifesta inammisibilità del ricorso proposto avverso un atto non impugnabile (il preavviso di fermo), il Presidente della sezione avrebbe dovuto ex art. 27, comma 1, decreto cit., emettere decreto e non sentenza lasciando alla parte l’onere di un eventuale reclamo sottoposto al vaglio del Collegio audita altera parte come consentito dall’art. 28 del D.Lgs. 546/1992. Si vuole dire che se davvero il Presidente della sezione sia convinto della manifesta inammissibilità del ricorso, deve, nella fase dell’esame preliminare dello stesso, dichiararne l’inammissibilità. Non si vede infatti quale utilità possa avere, per il contribuente, chiedere la sospensione incidentale dell’atto impugnato, ritirare le controdeduzioni dell’Ufficio, depositare memorie, documenti, consulenze tecniche, partecipare alla trattazione del ricorso in pubblica udienza, per sentirsi dire, con sentenza, che il ricorso era ab origine manifestamente inammissibile. Non v’è chi non veda il danno cagionato al contribuente in relazione ai tempi ed ai costi di un intero processo. C’è di più: il danno economico lo subisce anche l’Ufficio. Non a caso il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota del 17.07.2002, n. 66981 ha rimarcato che per effetto di una non corretta applicazione dell’istituto si determinano “maggiori oneri per spese di giudizio e, conseguentemente, un danno per l’Erario”.
Quanto alla parte motiva della sentenza.
La parte motiva della sentenza non è condivisibile. Soprattutto nel passo in cui afferma che il preavviso di fermo è atto di mera conoscenza, finalizzato ad informare il contribuente della sua morosità per consentirgli di adempiere le sue obbligazioni prima che venga emesso il fermo vero e proprio e quindi atto privo di autonoma capacità lesiva di diritti.
Occorre premettere anzitutto che il preavviso di fermo non è atto di creazione legislativa. Il preavviso di fermo, infatti, è stato creato motu proprio dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 2/E/2006 da leggersi assieme alla nota n. 57413/2003 sempre dell’Agenzia delle Entrate. In forza di tali provvedimenti, l’Agente della Riscossione, provvede ad inviare al contribuente ritenuto moroso nell’adempimento di obbligazioni non solo e comunque non necessariamente di natura tributaria, il famigerato “preavviso di fermo di beni mobili registrati” con il quale: 1) lo informa che dalle verifiche effettuate risultano cartelle di pagamento insolute di cui viene data contezza attraverso un dettaglio riepilogativo; 2) lo informa del fatto che ex art. 86 DPR 602/1973 è possibile disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore; 3) lo informa di quale sarà il veicolo o i veicoli su cui graverà il fermo; 3) lo invita al pagamento del debito entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione con l’avvertenza che “trascorso inutilmente il termine di venti giorni senza che sia stato saldato il debito scaduto (…) questo Agente della riscossione, senza darle ulteriore comunicazione, provvederà ad iscrivere presso il PRA competente specifico fermo amministrativo”.
Se così è, e di fatto così è, il preavviso di fermo da mero atto informativo si trasforma in fermo amministrativo decorsi venti giorni dalla ricezione del preavviso, e quindi diventa atto impositivo sostanziale capace di incidere sulle posizioni soggettive dei contribuenti.
Ne consegue che sostenere la non impugnabilità del preavviso significa sostenere la non impugnabilità del fermo, in quanto quest’ultimo provvedimento si esaurisce nell’iscrizione dello stesso al PRA senza che essa iscrizione venga notificata. Il contribuente, in tal caso, resterebbe privo di tutela poiché: a) da un lato non può impugnare il preavviso in quanto atto non impugnabile; b) dall’altro non può impugnare il fermo perché non gli verrà mai notificato.
In realtà non c’è nulla da capire, ma se si vuole ancorare il discorso a referenti normativi gli stessi non possono che condurre alla conclusione che il preavviso di fermo è atto impugnabile.
Vero è che il preavviso non figura nell’elenco di cui all’art. 19, D.Lgs. 546/1992 ma l’elenco è esemplificativo e non tassativo, come chiarito dalla sentenza a SS.UU. della Suprema Corte n. 7388/2007 e dalla sentenza della Cass. Civ. sez. trib., n. 21045/2007.
Tali sentenze hanno affermato l’impugnabilità di atti atipici, non compresi nel novero degli atti impugnabili previsti dall’art. 19, D.Lgs. 546/1992 quali sono, ad esempio, l’avviso di pagamento o addirittura il diniego di autotutela.
Quanto alla capacità lesiva del preavviso di fermo che, in ragione di una metamorfosi giuridica diviene fermo non notificato, non v’è chi non veda il chiaro interesse ad agire del contribuente che non ha altro mezzo che l’impugnazione del preavviso essendo impossibilitato all’impugnazione del fermo che avviene nel segreto dei rapporti tra Agente della Riscossione e PRA.
Queste problematiche sono state recepite dalla maggior parte delle CTP e CTR presenti sul territorio nazionale, anche se la Corte di Cassazione, probabilmente in omaggio al principio del favor fisci, si è sempre pronuciata per la non impugnabilità del preavviso di fermo .
L’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione.
Non serviva certo l’intervento delle Sezioni Unite della cassazione per comprendere che il preavviso di fermo deve essere considerato atto autonomamente impugnabile. Sarebbe bastato un po’ di senso pratico capace di equilibrare le esigenze della riscossione con quelle della tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei contribuenti. Comunque, dopo la strenua difesa del favor fisci, l’Alta Corte ha avuto il coraggio di cambiare rotta e di ammettere che “Il preavviso di fermo (…) è sostanzialmente l’unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell’autoveicolo. Perciò il preavviso di fermo svolge una funzione assolutamente analoga a quella dell’avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale e costituisce un atto impugnabile”.
Solo un’interpretazione siffatta può garantire il diritto alla difesa del contribuente-cittadino ed un più civile rapporto di questi con il Fisco.
Ogni contraria interpretazione che inibisca il diritto alla difesa del contribuente non può che sorreggersi sull’esigenza dell’Erario di fare gettito, fare cassa.
Ma la ragion di Stato non può spingersi sino al punto di calpestare i più elementari principi dello Stato di diritto.
2002-2024 Graffiti-on-line.com
- Tutti i diritti di proprietà artistica e letteraria sono riservati.
|