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Forum 17
Notiziario Federmot
Denunciata l’Italia
09/09/2009 - Morandi
(Rieti) Nel corso dell’ultima astensione della categoria (che, sul territorio nazionale, ha registrato adesioni del tra l’80 e il 90 per cento), Federmot ha inoltrato denuncia alla Commissione Europea per violazione di norme del diritto comunitario da parte dell’Italia; a nostro avviso, infatti, il trattamento dei magistrati onorari di tribunale viola le direttive 2006/54/CE, 93/104/CE, 99/70/CE, la Carta Dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e la Carta di Strasburgo. Le disposizioni della legge Carotti, e successive integrazioni e modifiche, hanno sempre consentito di eludere ogni rivendicazione della magistratura onoraria di tribunale volta ad ottenere una retribuzione equa e dignitosa, prestazioni di sicurezza sociale, protezione in caso di maternità, malattia, vecchiaia, ferie retribuite. Nel nostro caso, le varie garanzie previste in via inderogabile dalla carta costituzionale risultano svuotate di contenuto dal legislatore ordinario; molto banalmente, stando alle definizioni formali, il mestiere di Got e Vpo non sarebbero lavori, e le relative indennità non ne sarebbero la retribuzione. Il ricorso, allegando statistiche (in parte anticipate su Forum) e documenti, dimostra che l’attuale assetto della categoria non corrisponde più al modello teorico iniziale, e che il servizio reso dalle toghe onorarie corrisponde invece ad una prestazione di lavoro subordinato. E’una realtà dissimulata sotto un groviglio di disposizioni e decisioni contraddittorie, che finiscono invariabilmente per richiamare in malam partem la disciplina del lavoro dipendente, quando si tratta di fissare i nostri doveri. D’altronde fu lo stesso C.S.M., nella delibera in cui estendeva il testo unico sulla maternità dei dipendenti ai magistrati onorari (limitatamente all’obbligo di astensione dal lavoro), a sottolineare gli indici in base ai quali il loro lavoro (così definito per l’occasione), è assimilabile a quello dei lavoratori dipendenti: svolgimento di attività eterodiretta e non organizzabile in modo autonomo, previsione di sanzioni disciplinari, incompatibilità, revoche, rimozioni Confidiamo che la giustizia comunitaria saprà valutare questi elementi, senza lasciarsi condizionare dai vuoti formalismi italici, e accoglierà le conclusioni che riporto integralmente: “Ritenuto che g.o.t. e v.p.o., sono lavoratori, che la prestazione del loro lavoro è riconducibile, di fatto, alla prestazione di lavoro subordinato, che i medesimi non beneficiano dei diritti riconosciuti ai lavoratori dalla legislazione comunitaria, e che il loro rapporto di lavoro è riconducibile a un rapporto di lavoro a termine (atteso anche che la Direttiva 99/70/CE, alla clausola 2, include nel campo di applicazione i lavoratori a tempo determinato con un rapporto di lavoro disciplinato dalla prassi in vigore di ciascuno Stato Membro), chiede alla Commissione di attivare procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per violazione delle seguenti norme comunitarie: 1) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; 2) Direttiva 93/104/CE del Consiglio Europeo del 23 novembre 1993 concernente taluni aspetti della organizzazione dell'orario di lavoro: - Art. 7 Ferie annuali 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionale. 3) Direttiva 99/70/CE del Consiglio 28 giugno 1999; 4) Carta Dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea: - Articolo 31 Condizioni di lavoro giuste ed eque 1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite. - Articolo 34 Sicurezza sociale e assistenza sociale 1. L’Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali. 5) Carta Comunitaria Dei Diritti Sociali Fondamentali Dei Lavoratori (Strasburgo 9/12/1989): - Art. 5. Ogni lavoro deve essere retribuito in modo equo. A tal fine è necessario che, in base alle modalità proprie di ciascun paese: • sia assicurata ai lavoratori una retribuzione sufficiente equa, cioè una retribuzione sufficiente per consentire loro un decoroso tenore di vita; • i lavoratori soggetti ad una regolamentazione del lavoro diversa dal contratto a tempo pieno e di durata indeterminata beneficino di un’equa retribuzione di riferimento; - Art. 8 Ogni lavoratore della Comunità Europea ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite i cui periodi devono essere via via riavvicinati, in modo da ottenere un progresso, conformemente alle prassi nazionali; - Art. 10 Ogni lavoratore della Comunità europea ha diritto ad una protezione sociale adeguata e deve beneficiare, a prescindere dal suo regime e dalla dimensione dell’impresa in cui lavora, di prestazioni di sicurezza sociale ad un livello sufficiente.
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