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PIU' BELLO BATTERSI... Antico Epitaffio (*) 20/10/2009 - Raffaella Ginanneschi (Rieti) L’educazione fisica era considerata dai grandi filosofi e istruttori sportivi dell'antichità il corollario formativo della persona. Si riteneva, infatti, che l’ideale di perfezione sociale dipendesse solo da una civiltà d’avanguardia per la sua dimensione etico-culturale (1). Ciò nonostante, già nel mondo classico la saldezza morale e la tenacia costituivano valori transeunti. Invero, la soppressione delle Olimpiadi nel 393 d.C., per ordine dell’Imperatore romano Teodosio I e su richiesta del Vescovo Ambrogio di Milano, non fu determinante nel dissolvere quegli agoni violenti e corrotti, considerati erroneamente retaggi dell’era pagana (2). Così, le carenze e le contraddizioni minano ancora oggi il mondo sportivo, attestando, sempre più inesorabilmente, il confronto come crisma di interessi economici, ormai scevro del volto più bello, la lealtà. E mentre il Consiglio d’Europa afferma “Chi gioca lealmente è sempre vincitore”(3), sovente il fair play sportivo è fondato sul sarcastico motto di Oscar Wilde “Bisogna sempre giocare lealmente…quando si hanno in mano le carte vincenti” (4). Tuttavia, non è dato sapere a quale principio si sia ispirato Fernando Alonso, dedicando a Flavio Briatore il podio conquistato il 27 settembre u.s. al Gran Premio di Formula 1 di Singapore (5). Infatti, secondo il valoroso pilota, il terzo posto della gara in Oriente, tra l’altro conquistato dalla Renault anche nel 2008, sarebbe, in qualche modo, sempre merito del noto imprenditore. Quest’ultimo è l’unico vero escluso dalle repentine riabilitazioni susseguite al recente acclaramento “giudiziale” di un crashgate (6), determinato da un complotto all’interno del Team Renault ed eseguito da Nelson Piquet per favorire un altro collega, Alonso, per l’appunto. Dalla decisione del Tribunale Internazionale di ultima istanza, incaricato di giudicare ogni controversia in materia di Sport automobilistico internazionale sotto l’egida della FIA (la Federazione mondiale che raccoglie in sé le associazioni automobilistiche nazionali), si evince che mettere a repentaglio la propria vita e quella del prossimo, al fine del raggiungimento di un dato risultato, costituirebbe solo in teoria una violazione enormemente grave, suscettibile, come tale, di una squalifica a tempo indeterminato. Le copiose circostanze attenuanti in favore della Renault, quali le scuse della medesima per le sue azioni, l’accollo da parte di quest’ultima di tutti i costi relativi alle indagini e alla ricerca dei sistemi di sicurezza, coordinata dalla FIA, nonché i passi intrapresi “per identificare e assegnare la responsabilità delle violazioni all'interno del suo team e condannare le persone coinvolte”, hanno comportato la comminazione di una sospensione virtuale della scuderia fino al 2011. Inoltre, il “reo confesso” Piquet, in quanto sicofante anche dei misfatti altrui, ha ottenuto la impunità, mentre gli eterni rimorsi e vergogna, provati dall’ing. Symonds per aver partecipato alla cospirazione, sono valsi soltanto 5 anni di “allontanamento” dagli eventi FIA; inevitabile, invece, la radiazione a tempo illimitato inflitta al dirigente Briatore, imperterrito ricusatore degli addebiti. Viceversa, Alonso, ignaro di tutto, è stato con riverenza ringraziato dal Consiglio Mondiale per la cooperazione con gli ispettori della FIA e per aver preso parte all'udienza; quindi, nessuna violazione del Regolamento Sportivo. Eppure, in mancanza di concrete induzioni giudiziali, non si è avvertita l’esigenza di intraprendere educatamente alcuna iniziativa, anche individuale; quindi, nessun ritiro dalle corse (almeno temporaneo), nessuna (auto)retrocessione postuma da una gara naturalmente compromessa (7). Conseguentemente, anche comportamenti estremi non alterano la regolarità dello svolgimento delle competizioni. Ma tutto ciò contribuisce alla propagazione di un senso di giustizia sportiva non sufficientemente sovrana e autorevole, idonea ad esplicare effetti negativi sulla rinomanza del sanzionato al di fuori dell’ordinamento sportivo (8), e, nel contempo, inadeguata ad impedire, per gli “impuniti”, esternazioni dotate di opinabile diplomazia, soprattutto se susseguenti a logiche intraprese per opportunità processuali (9). E Alonso nel 2010 correrà con la Ferrari, ripromettendosi di “aiutarsi” con il compagno Massa al fine di “rinforzare” la scuderia (10). A tal proposito si evoca una curiosa vicenda Renault, risalente al 1982, allorché fu ordinato a René Arnoux di far passare il compagno di squadra, Alain Prost. Ma Arnoux non rallentò e vinse la gara, “giocandosi” il posto in squadra per il 1983; tuttavia, proprio tale gesto lo assicurò alla Ferrari. Altri tempi, nei quali operavano manifestamente gli ordini di scuderia, immagini speculari dei giochi di squadra, la cui esplicazione ancora oggi appare rientrare negli adempimenti contrattuali dei piloti. Perciò, solo evidenti tentativi di modifica delle classifiche potrebbero costituire l’occasione di una eventuale deprecazione FIA e di un deferimento ai Commissari di gara; di conseguenza, dovrebbe costituire mero passato la sanzione irrogata alla Ferrari per la violazione del cerimoniale di podio e non per le patetiche e goffe performances di Barrichello e Shumacher espletate per stravolgere i risultati (11). D’altro canto, tutti gli appartenenti alla Formula 1, al Rally e al Touring Car, sottostanno al Tribunale Internazionale Fia, nonché ai Tribunali istituiti presso ciascuna Federazione, propaggine nazionale della stessa FIA (12). Riguardo il profilo normativo, per la F1 vige il Codice Sportivo Internazionale redatto dalla FIA, recepito dai Regolamenti integrativi delle Federazione Nazionali, e, per le varie competizioni, un Regolamento particolare. A ciò si aggiunge il Regolamento Sportivo e il Regolamento Tecnico (13), soggetti a spasmodici ritocchi a cadenza annuale, da parte della stessa Federazione Internazionale, non certo per sottigliezze etiche, ma per la definizione dei sistemi di attribuzione dei punteggi e dei parametri economici oggetto di pretestuose diatribe tra i variegati organismi coinvolti in questo Sport (14). Tanto è vero che la FIA dovrebbe adottare decisioni in totale autonomia solamente per le questioni legate alla sicurezza (15). Conseguentemente, in tale organismo internazionale, definito non-for-profit Association, confluiscono le attività di Disciplinare e di Giudicante, puntualmente predisposte in un Hotel (16). E le decisioni federali sportive, internazionali e nazionali, contraddistinte dalla brevità della loro emissione per non compromettere l’ordinario svolgimento degli agoni, fanno stato fra le parti. Per quanto concerne il nostro ordinamento, vale il comune presupposto secondo cui il vincolo di giustizia, rappresentato dalla clausola compromissoria sottoscritta dai tesserati o licenziati e dalle società affiliate ad una data Federazione sportiva, esprime una rinuncia preventiva ad adire altre Autorità, diverse da quelle sportive, a tutela dei propri interessi e diritti connessi all’attività competitiva. Tale volontaria alternativa, configurante un’ipotesi di arbitrato irrituale (17), non ha valore assoluto, in quanto è necessario considerare la rilevanza esterna delle controversie sportive che investono anche l’ordinamento statale; ne consegue che i diritti derivanti da violazione di norme aventi natura penale e i rapporti patrimoniali tra associazioni, società e atleti, sono esclusi dalla competenza ratione materiae attribuita all’ordinamento settoriale sportivo (18). Ciò nonostante, se la pluralità degli ordinamenti è fondata sul principio gerarchico delle fonti, i regolamenti sportivi, le regole organizzative e statutarie, costituendo norme di rango inferiore rispetto a quelle proprie del nostro ordinamento statale, comprimerebbero il diritto costituzionalmente garantito di ricorrere agli organi giurisdizionali preposti alla tutela delle situazioni giuridiche qualificabili come diritti soggettivi o interessi legittimi (19). Pertanto, considerata la possibilità di recesso dalla organizzazione sportiva prima che sia promossa un’azione disciplinare, le premesse per l’esercizio di azioni giudiziali ordinarie, rappresentate dall’esaurimento dei gradi di giustizia sportiva e dalle previe comunicazioni federali, mal si conciliano con la risoluzione in termini di autonomia “gerarchica” della problematica attinente alla relazione tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria. Si pensi alla impossibilità di surrogazione del giudice sportivo alla magistratura statale penale, nonché alla obbligatorietà dell’azione penale e alla costituzione di parte civile (20). A tale proposito, fatti salvi i principi generali di competenza territoriale, si segnala l’avvio di procedimenti, l’uno civile dinanzi all’Alta Corte di Londra e l’altro, penale, presso la Procura di Modena per il caso di sabotaggio, frode sportiva e danneggiamento e quant’altro ai danni della Ferrari, rimasta “insoddisfatta” della sentenza FIA 2007, la quale non sanzionò la McLaren, pur riconoscendone la colpevolezza. E così la decretazione della gravità della vicenda Renault non convince sullo svolgimento di campionati che rimangono tutt’altro che al di sopra di ogni sospetto, laddove è incerto il rapporto tra volontaria elusione delle regole e travalicamento della soglia del rischio consentito. Né tantomeno risulta integro e completo il dispiegamento dell’attività giudiziale in questo sport, la quale continua ad essere contraddistinta da situazioni piuttosto paradossali. A tal proposito si segnala la notifica alla FIA di un ricorso al Tribunale di ultima istanza (FIA) da parte di Vataten, uno dei candidati per la presidenza della stessa Federazione, contenente la richiesta di misure di tutela per l’elezione del Consiglio Mondiale, ovvero della stessa FIA (21). A ciò si aggiunge la passata curiosa vicenda della proposizione dell’appello della predetta sentenza FIA sul caso McLaren, da parte dello stesso Presidente FIA, motivato per questioni “politiche” e per non aver attribuito alla Ferrari la facoltà di esporre le proprie ragioni in sede di giudizio di primo grado. Séguita ora il beffardo invito, proposto sempre dal Presidente Mosley a Flavio Briatore, di ricorrere contro la sentenza FIA, al fine di essere ascoltato dalla Corte d'Appello FIA, Giudice prevedibilmente super partes, stante il probabile riconoscimento della iperattività del vincolo di giustizia per Briatore, dimissionario dalla scuderia di appartenenza in corso di giudizio disciplinare. Tuttavia, la mancata inequivoca dimostrazione della colpevolezza, lamentata da quest’ultimo, potrebbe fondare il ricorso alla giustizia ordinaria civile e penale dinanzi alla Corte di Parigi, ai fini del soddisfacimento di una discutibile rivalsa, anche economica, nei confronti della FIA e della Renault (22). Conseguentemente, sorprende che nonostante le dubbie ponderazioni di comportamenti proditori, potenzialmente letali, lo Sport deve rappresentare comunque un ambito edulcorato, meritevole di continua operatività, grazie anche ad una compiacente indifferenza collettiva. In particolar modo la Formula 1, che induce ad osservare principalmente le prestazioni e l'affidabilità dell'automobile su cui il pilota, “incolpevole”, corre, affrontando anche frenetici ricicli. D’altro canto, riecheggia quella esasperata spettacolarizzazione che ripropone il dilemma teatrale sul “brillare”: immagine del vuoto di un apparire che non riesce a trasformarsi in essere (23).
(2) cfr. A.FUGARDI, Storia delle Olimpiadi, Rocca San Casciano 1958, p.51. (3) Codice Europeo di Etica Sportiva, Rodi, 13-15 maggio 1992. (4) O.WILDE, Aforismi, Roma, 1992. (5) F1/GP Singapore, 27 settembre 2009. (6) Parigi 21 settembre 2009 - Sentenza FIA – Il Giudice dell’impugnazione è rappresentato dalla Corte di Appello Internazionale della stessa FIA. Il Consiglio Mondiale FIA ha reputato colpevole il team Renault, il quale, secondo l'articolo 123 del Codice Sportivo Internazionale, è responsabile per le azioni dei suoi dipendenti, di aver violato l'Articoli 151(c) e il punto 2(c) del Capitolo IV dell'Appendice L del Codice e gli Articoli 3.2, 30.3 e/o 39.1 del Regolamento Sportivo di Formula Uno. Tuttavia, “Il Consiglio renderà attiva questa squalifica di due anni inflitta alla Renault se quest’ultima sarà trovata colpevole di un'altra violazione del genere durante questo periodo”; inoltre, la stessa Federazione “non intende rinnovare nessuna licenza a piloti associati con Briatore o ad altra entità o persona che lo siano, “non è consentito all’imprenditore di aderire agli eventi Fia, nonché di accedere ad alcuna area sotto la giurisdizione della medesima”, cfr. “Renault squalificata, ma come la McLaren. Mano leggera da parte del Consiglio Mondiale….” in GPUpdate.net Formula 1, 21 settembre 2009. (7) Tra i precedenti si evidenzia l’orrore del circuito di Le Mans 1955: la corsa non venne interrotta per permettere soccorsi più agevoli a seguito dello schianto di una Mercedes sulla folla, ma mentre le Mercedes rimanenti vennero ritirate in segno di rispetto per le vittime, la scuderia Jaguar optò con onore per la prosecuzione, vincendo…orgogliosamente. (8) Sul problema del giudizio di disvalore sociale di un soggetto sportivo sanzionato cfr. TAR Lazio Roma, Sez. III, 19/3/2008, 2472. (9) Il contraccambio tra collaborazione fattiva e applicazione di sistemi premiali non è nuovo anche in Formula 1. Si pensi al caso risalente al 2007, nel quale la FIA, pur riconoscendo che il team McLaren-Mercedes si era reso colpevole di aver infranto il Codice Sportivo (sempre art.151), captando preziose informazioni tecniche dal ferrarista Nigel Stepney, deliberò di non punire con alcuna penalizzazione la scuderia di Woking, considerando insufficienti le prove circa l'utilizzo del materiale trafugato alla Ferrari. L’asturiano Alonso, nonostante il suo diretto coinvolgimento nella incresciosa vicenda, assunse comportamenti collaborativi, meritevoli della consueta impunità. (10) “Pole Position dopo gara”, GP del Giappone u.s., Raiuno, 4 ottobre 2009. (11) Art.39.1 Reg. Sportivo vieta gli ordini di scuderia se pregiudizievoli. Ma in occasione del GP di Austria 2002 il Consiglio Mondiale FIA riconobbe “la consuetudine del diritto di un team a decretare l’ordine d’arrivo dei suoi due piloti…nell’interesse di cercare di vincere entrambi i campionati” cfr. Provv. FIA in Rainews24 del 26 giugno 2002. (12) Per l’Italia, la FIA ha delegato la CSAI (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana), la quale esercita le attività di promozione e di regolamentazione delle corse sportive e, come federata anche del CONI, detiene il completo potere sportivo in campo automobilistico, costituendo l’organo di esercizio della giustizia sportiva dello sport automobilistico, dal Kart alla F.1_ (13) E’ già stato predisposto il Regolamento per il 2010. Appare sospetta la puntuale “bocciatura” della proposta del patron del Mondiale Ecclestone, diretta a semplificare il sistema di assegnazione dei punti e dei premi. (14) I diritti finanziari e commerciali sono controllati dalla Formula One Group; quelli di diffusione e televisivi sono regolati dalla Formula One Menagement; a ciò si aggiunge un Comitato dei Costruttori denominato Formula One Manufacturers' Advisory Commission. Vi è inoltre un Organismo Unitario dei Regolamenti, la Formula One Commission, le cui decisioni vengono poi ratificate dagli organi operanti all’interno della stessa FIA, il World Motor Sport Council e l'Assemblea Generale. (15) Secondo il criptico art.2, RNS (Reg. Naz. Sport.), il Codice Sportivo Internazionale non sarà mai applicato con lo scopo di impedire od ostacolare una competizione o la partecipazione di un concorrente, a meno che la FIA non lo ritenga necessario per permettere che lo sport automobilistico sia praticato in tutta sicurezza, giustizia e regolarità. (16) La FIA ha sede presso l’Hotel de Crillon di Parigi. (17) Art.7quater A), sub2; art.3, D.L. N.220, 19 Agosto 2003. Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28 settembre 2005, n.18919. Sulla sindacabilità del lodo arbitrale irrituale da parte del G.O. Cass. Civ., Sez. Lav., 1 agosto 2003, n.11751. Sul rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale cfr. Cass., S.U., 23 marzo 2004, n.5775. (18) Art.2, L. n.280 del 17 ottobre 2003, “Sempre che si versi in materia non attinente ai diritti fondamentali” cfr. Cass. N.18919/2005 cit. (19) Sulla teoria istituzionale cfr. T.MARTINES, Diritto Costituzionale, Milano, 1986, 16 ss. e 38. (20) Sul punto cfr. P.SANDULLI, I Limiti della “Giustizia Sportiva”, in Foro Amm. TAR 2008, 7-8, 2088. La possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria è subordinata all’ottenimento di una autorizzazione da parte del Presidente della FIA per le gare internazionali, ovvero ad una comunicazione alla Autorità nazionale delegata FIA (CSAI) art.7quater, A), RNS. (21) Cfr. www.Fia.com_ (22) E’ arrivato anche il pietismo di Ecclestone, Consigliere Giudice FIA che aveva ritenuto indifendibile la posizione processuale di Briatore: Quella di Briatore è stata una punizione troppo dura, non la meritava, ma ero nella commissione che ha deciso la sanzione e probabilmente sono colpevole quanto gli altri. Non credo fosse necessaria una pena così pesante, Flavio dovrebbe chiedere di essere ascoltato dalla Corte d'Appello Fia e fare ricorso. Se andasse in tribunale non gli andrebbe troppo bene, qualcuno gli direbbe che ha mandato un ragazzo incontro a quella che poteva essere la sua morte. Comunque credo che lui abbia gestito male la vicenda…”, tratto da “Bernie, mano tesa a Briatore Sentenza troppo dura, La GazzettadelloSport.it, 24/09/2009. (23) Da Lait di M.BARILE, Teatro I di Milano.
Antico epitaffio
Antico Qui giace Cyrano Ercole Saviniano Signor di Bergerac, Che in vita sua fu tutto e non fu niente…. fu invVoi che dite?
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