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Forum 23

La coercizione indiretta del debitore ex art. 614 bis c.p.c.

Un nuovo strumento di esecuzione forzata in forma specifica sul


14/07/2010 - Gianluca Ludovici


(Rieti)  

Il Legislatore della recente riforma processuale civile ha introdotto per la prima volta, almeno in termini generali, nel nostro ordinamento giuridico, quella forma di indiretta coercizione del debitore ( richiesta a gran voce e da tempo immemorabile dalla dottrina italiana ) finalizzata, da un lato, a garantire maggiormente il beneficiario di un’obbligazione di fare infungibile o di non fare e, dall’altro, a consentire un’azione più stringente su colui che la prestazione deve eseguire. Trattasi, ovviamente, di una forma di coazione che, nonostante i limiti applicativi già dimostrati dall’art. 612 c.p.c., strutturato essenzialmente per gli obblighi di facere o non facere semplici e tendenzialmente fungibili, ed a dispetto delle difficoltà pratiche di qualsiasi esecuzione forzata in forma specifica, si va ad aggiungere, non a sostituire, a quelle preesistenti ed aventi come presupposto fattuale l’inadempimento di altri tipi di obblighi ( ad esempio, il mancato pagamento di somme di denaro ovvero il mancato rilascio o la mancata consegna di beni ). Ai fini dell’operatività della misura de qua, assoluta rilevanza va data, quindi, alla “infungibilità”, consistente nella impossibilità di sostituzione soggettiva ed oggettiva della prestazione dovuta: sebbene la lettera della legge non lo dica espressamente, la possibilità di impiego del nuovo istituto, infatti, deve essere limitata alle sole ipotesi di obblighi infungibili di fare o di non fare, dunque dovuti dal solo debitore originario. In tal senso depone non solo l’assenza di elementi per ricostruire il rapporto tra art. 612 ed art. 614 bis c.p.c. in termini di abrogazione tacita o di alternatività ( le due disposizioni operano in momenti diversi: la prima dinanzi al giudice dell’esecuzione, la seconda dinanzi al giudice della cognizione, circostanza che ne fa conseguire, semmai, un rapporto di concorrenza ), ma soprattutto l’indicazione contenuta nella rubrica del secondo articolo, alla quale, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni primi commentatori, deve comunque attribuirsi un importante valore interpretativo in ordine alle intenzioni del Legislatore. Inoltre, stante l’anticipazione dell’operatività al momento del giudizio di cognizione, va precisato che ci si riferisce non ad obbligazioni di origine negoziale, ma sempre giudiziale; in altri termini, come accade per le altre ipotesi di esecuzione forzata in forma specifica, è sempre il provvedimento condannatorio la fonte dell’obbligazione cui può accedere lo strumento coercitivo in esame. Considerati simili presupposti, per voler dare sostanza alle immagini sinora evocate, si deve pensare ai casi di condanne pronunciate in relazione a procedimenti aventi ad oggetto atti emulativi, atti di concorrenza sleale, atti di denigrazione personale, immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili, prestazioni d’opera di tipo intellettuale, atti di turbativa della proprietà e del possesso, etc… Si tratta, a ben vedere, di ipotesi eterogenee accomunabili dalla sola idoneità a sfociare in un giudizio che si concluda con una condanna ad un facere ( ad es.: rimozione dell’impedimento all’esercizio della proprietà o del possesso oppure esecuzione dell’opera intellettuale o artistica ) o non facere ( ad es.: cessazione delle immissioni ovvero degli atti emulativi, denigratori e di concorrenza sleale ). Unica espressa eccezione alla generica e trasversale operatività dell’istituto de quo è data dalla sua inapplicabilità alle controversie di lavoro ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c.. La disposizione non è affatto piaciuta alla maggior parte dei commentatori e, in effetti, non se ne rinviene facilmente una ratio giustificatrice di ordine logico-giuridico o sistematico, tanto più che l’esclusione è giustamente sospettata di illegittimità costituzionale in relazione all’art. 3 Cost. ed al principio di ragionevolezza; più probabile appare una motivazione di carattere contingente, legata a ragioni di opportunità e dovuta, in coerenza con la scelta operata dall’attuale Esecutivo in materia giuslavoristica ed economica, alla volontà di non frapporre ostacoli allo sviluppo di un mercato del lavoro sostanzialmente flessibile. Sul punto, va ricordato che, in ogni caso, la tutela del posto di lavoro ( che è pur sempre un’ipotesi particolare all’interno del più vasto genere delle controversie lavorative ) è garantita, anche sottoforma di coazione indiretta dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Seri dubbi di legittimità, tuttavia, permangono, quanto meno, per tutte le altre querelles tra datori e prestatori di lavoro. Sebbene, poi, in dottrina si siano levate voci contrarie, non sembra doversi escludere l’applicazione dello strumento processuale in argomento in tema di diritto di famiglia, non essendo stato espressamente vietato dal Legislatore ed apparendo quello dei rapporti familiari un terreno d’elezione di operatività dell’istituto; ciò, ovviamente, con riferimento all’inadempimento di quegli obblighi coniugali e parentali ( cfr. artt. 143, 144 e 147 c.c. ) posti in essere in pendenza del vincolo coniugale o, più in generale, non riconducibili sotto l’egida del più specifico rimedio di cui all’art. 709 ter c.p.c. ( “Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni” ).

L’origine storica di un simile istituto è da rinvenirsi al di fuori dei confini italiani; altre esperienze giuridiche particolarmente significative hanno conosciuto, e conoscono ancora, forme di coartazione del debitore orientate a renderlo adempiente alla statuizione giudiziale. Il riferimento è al “contemp of Court” anglosassone ed al “Zwangsstrafen” tedesco, ma soprattutto al modello francese ( di creazione giurisprudenziale ) delle “astreintes” ( dal latino adstringere ), consacrato dalla Legge 72-626 del 5 luglio 1972; a differenza dei primi due, infatti, lo strumento d’Oltralpe prevede la corresponsione della somma di cui alla sanzione pecuniaria non allo Stato, ma direttamente al creditore. Una tale forma di coazione, però, non era propriamente estranea al diritto italiano; oltre ai già citati art. 18 Legge 300/1970 ( Statuto dei lavoratori ) ed art. 709 ter c.p.c., precedenti interni, seppur settoriali, sono stati correttamente individuati nell’art. 140 D.Lgs. 206/2005 ( Codice del consumo ) e nell’art. 124, comma II D.Lgs. 30/2005 ( Codice della proprietà industriale ). Quanto alla sua operatività generalizzata, comunque, non può non sottolinearsi come lo strumento de quo fosse conosciuto già da tempo alla ( migliore ) dottrina italiana; basti pensare alle indicazioni contenute nel progetto Carnelutti del 1926, nonché, per citare un esempio molto più recente, nel progetto di riforma Vaccarella del 2002, recepito dal disegno di legge successivamente approvato il 24 Ottobre 2003 ( cfr. art. 42 ).

Dal punto di vista meramente dogmatico, pertanto, quelle che potremmo definire semplicisticamente “astreintes italiane” appaiono come un mezzo di coercizione indiretta ai danni del debitore, tali da concretizzarsi in una condanna al pagamento di una data somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento ovvero per ogni successiva violazione dell’obbligo di adempiere. Trattasi di sanzione pecuniaria applicabile, qualora ciò non sembri iniquo al giudice della cognizione e solo su istanza di parte, all’esito di un procedimento giurisdizionale ( o ad esso parificato ), definito con una condanna a tenere o ad astenersi dal tenere una determinata condotta ( nei termini e nei limiti sopra meglio precisati ); ne consegue che presupposto indefettibile è l’esistenza di un provvedimento di condanna e, procedendo a ritroso, l’esercizio di un’azione volta ad ottenere una tutela che si esplichi nella forma condannatoria. Il rilievo, come si vedrà in seguito, non è affatto fine a sé stesso.

Da quanto sin qui detto, risulta difficile dubitare, come pure fa parte della dottrina, che la richiesta di applicazione dell’astreinte non possa costituire oggetto di un’autonoma domanda giudiziale, ma sia, al contrario, una domanda accessoria a quella principale. Ad un’attenta analisi, infatti, è evidente come l’interesse preminente di chi agisce in giudizio sia la realizzazione di una condotta ( commissiva od omissiva ) della controparte, mentre l’applicazione della sanzione è sì espressione di un interesse del creditore della prestazione, ma secondario ( e funzionale ) rispetto alla prestazione stessa. I corollari che se ne devono logicamente trarre sono, dunque, due: a) è impossibile agire in giudizio per ottenere l’applicazione del solo mezzo di coercizione indiretta dell’art. 614 bis c.p.c.; b) l’istanza di parte rivolta al giudice potrà essere avanzata sino all’udienza di precisazione delle conclusioni, nulla aggiungendo, in realtà, al petitum così come cristallizzato con l’atto introduttivo ed eventualmente modificato o precisato in corso di causa nei modi e nelle forme previste ex lege per lo specifico rito seguito ( ad esempio, nel processo ordinario, sino alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 1) c.p.c. ).

L’accessorietà dell’astreinte rispetto alla domanda giudiziale principale, inoltre, aiuta a comprendere come la sanzione pecuniaria, sebbene diretta a favore del creditore, non assorba la domanda risarcitoria, né sia una forma di compensazione o di voce del danno subito dal creditore della prestazione di facere o non facere ( sul punto si veda soprattutto la giurisprudenza di legittimità francese, qui validamente richiamabile in virtù della identità di natura tra i due istituti processuali; cfr. ex plurimnis: Cour Cass, 2e Civ., 17 Avril 2008 - BICC n. 687 du 15 Septembre 2008, secondo cui “l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts et a, par sa nature même, pour but de contraindre la partie à exécuter une décision judiciaire. De ce que l'astreinte ne constitue par des dommages-intérêts, mais une simple mesure coercitive” ). L’azione di risarcimento del danno non solo, infatti, ha una propria autonomia che la rende proponibile congiuntamente o disgiuntamente alla domanda giudiziale principale, ma ha l’innegabile finalità di ristorare un danno che è anteriore rispetto al processo o che continua a produrre i suoi effetti in corso di causa; ne deriva che il pregiudizio ristorato è preesistente alla statuizione giudiziale. Al contrario, l’istituto in argomento, come già anticipato, non è orientato a compensare il danno, ma a costringere il debitore uscito soccombente dalla procedura giurisdizionale ad uniformarsi alla decisione del giudice, laddove questi lo abbia condannato ad un fare infungibile o ad un non fare. Essendo l’inadempimento alla statuizione giudiziale solo un evento futuro ed eventuale al momento della condanna, la sanzione pecuniaria di cui al provvedimento dell’organo giudicante adito pende come una spada di Damocle sul capo del debitore, sollecitandolo a non aggravare la propria situazione. Ponendosi logicamente e concettualmente su due piani diversi, azione risarcitoria e domanda di applicazione dello strumento ex art. 614 bis c.p.c. possono convivere senza alcun problema all’interno dello stesso procedimento giudiziale e la proposizione ( con conseguente accoglimento ) della seconda non pregiudica, né assorbe l’esperimento della prima. Inoltre, ferma restando l’applicabilità ai soli obblighi infungibili di facere e di non facere, il modello italiano di astreinte è utilizzabile in via generale sempre e comunque, indipendentemente dalla qualificazione della situazione giuridica soggettiva per la tutela della quale si agisce in giudizio, mentre il risarcimento del danno può costituire oggetto di domanda giudiziale solo nelle ipotesi in cui la condotta del convenuto ( in senso sostanziale, quindi anche dell’attore in riconvenzionale ) abbia dato eziologicamente origine ad un pregiudizio, poi dimostrato in corso di causa.

Sempre con riferimento al tema della indipendenza formale e sostanziale tra risarcimento e sanzione pecuniaria ex art. 614 bis c.p.c., si può introdurre l’argomento della individuazione dei criteri di determinazione dell’entità della pena privata: c’è da dire, infatti, che la ricordata distinzione consente di svincolare lo strumento di coazione indiretta de quo dai canoni di liquidazione elaborati per il quantum debeatur compensativo del danno subito. Ne consegue che la sanzione accessoria andrà stabilita in ragione della tipologia di controversia, del valore di quest’ultima, della natura della prestazione dovuta, del danno prevedibile ( e non di quello prodotto! ), nonché di ogni altra circostanza utile. Cosa diversa, invece, è la verifica giudiziale circa l’iniquità della misura coercitiva indiretta; non si tratta, infatti, di una valutazione che opera sul piano della quantificazione, bensì di un esame che consente al giudice della cognizione di decidere se applicare o meno la sanzione accessoria ( operazione che incide sull’an e non sul quantum ). Sul concetto di iniquità il Legislatore ha taciuto, il ché, non potendosi a priori stabilire quando sia giusto applicare la pena pecuniaria e quando no, è corretto in linea di principio; tuttavia, in pratica, come tutte le ipotesi in cui si attribuisce un’ampia discrezionalità all’organo giudicante, l’indeterminatezza del concetto fa presagire problemi ed inconvenienti applicativi. Seguendo la logica, gli elementi su cui il giudice baserà la propria valutazione dovrebbero essere quelli della capacità patrimoniale del debitore, dell’interesse del creditore ad ottenere l’adempimento, della concreta capacità a rendere la prestazione ( l’eventuale incapacità teorica rientrerebbe, infatti, nell’ambito di operatività del risarcimento del danno ) e qualsiasi altro che l’Autorità giurisdizionale ritenesse opportuno. E’ altresì logico attendersi, in ogni caso, che una tale ampia libertà di valutazione e decisione venga compensata dall’obbligo di una più che congrua e puntuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto nella parte motiva del provvedimento di condanna. Ciò, al fine di consentire il vaglio critico del capo del provvedimento giudiziale e la successiva possibile impugnazione dello stesso.

Ipotesi di incompatibilità concettuale sono da rinvenirsi in relazione ad altre azioni, come quelle dirette ad ottenere l’adempimento dell’obbligazione contrattuale ( non di quella infungibile di fare o di non fare nascente dal provvedimento condannatorio del giudice! ) oppure a sciogliere il vincolo negoziale. Nel primo caso, infatti, si è di fronte alla domanda di esecuzione in forma specifica di un obbligazione contratuale ex art. 2932 c.c., la quale mira alla pronuncia di una sentenza costitutiva degli effetti giuridici voluti dall’attore e che, pertanto, è efficace indipendentemente dalla condotta ( commissiva o omissiva ) del convenuto-debitore; in un simile caso, l’astreinte non avrebbe alcun senso, non potendosi rinvenire nel comportamento che quest’ultimo soggetto potrebbe tenere, un ostacolo alla effettività del decisum giudiziale. Incompatibilità concettuale e funzionale, invece, è quella delle azioni del secondo gruppo: si pensi alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c.. Se la persona che subisce l’inadempimento non ha più interesse ( a causa dell’assetto negoziale, delle finalità perseguite e del tempo dell’esecuzione della prestazione ) a che l’obbligazione trovi realizzazione, ed eserciti, conseguentemente, l’azione di risoluzione del vincolo negoziale, è evidente come perda significato richiedere la condanna ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c.. Al contrario, nulla esclude che chi chieda giudizialmente l’adempimento e, in subordine, la risoluzione, ben potrà chiedere in via accessoria alla domanda principale, l’applicazione della sanzione pecuniaria, come pure nulla impedisce al creditore, una volta ottenuto il provvedimento di condanna ad adempiere con annesse misure coercitive, di agire autonomamente per la risoluzione, con conseguente automatica cessazione delle astreintes al momento della proposizione della nuova domanda.

La misura coercitiva in argomento costituisce, per espressa disposizione legislativa, titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo ( ritardo, sembra opportuno intendersi, da valutare con riguardo ad un termine stabilito in sentenza o da ritenersi ragionevole in relazione al tipo ed alla natura della prestazione dovuta ); il capo del provvedimento giudiziale con cui si condanna la parte, che deve fare o non fare infungibilmente qualcosa, a corrispondere al creditore della prestazione di origine giudiziale una somma di denaro, diverrà immediatamente esecutivo nel momento in cui si realizzerà l’inadempimento, solo paventato al momento della condanna ( anche se sembra una contraddizione in termini, si è di fronte ad un’esecutività immediata sottoposta a condizione sospensiva ). Concretamente, il creditore in forza della statuizione del giudice, rilevato da sé l’inadempimento di controparte ed autoliquidata la somma dovuta, notificherà l’atto di precetto, dando inizio all’esecuzione forzata tout court ( non quella in forma specifica ) per recuperare il denaro della pena pecuniaria. Nessun bisogno di ricorrere ad altri mezzi, nessun bisogno di adire nuovamente il giudice, ma azione diretta per il recupero del credito dovuto. Naturalmente, qualora l’agire in executivis, sebbene sorretto dalla decisione del giudice della cognizione, avvenga di fatto senza giustificazioni ( l’adempimento della prestazione di fare o di non fare c’è stato ), ovvero avvenga per somme non corrispondenti a quelle correttamente dovute ( “errore” di calcolo nell’atto di precetto ), sarà sempre possibile per il debitore ricorrere al giudice dell’esecuzione nelle forme dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. La disposizione, nonostante sia stata molto criticata, a causa della mancata previsione di un controllo giudiziale a monte dell’azione esecutiva, in realtà appare formalmente e sostanzialmente corretta. Si noti che i casi in cui potrebbe trovare applicazione l’istituto de quo non sono quelli in cui la situazione del debitore è determinata da pregresse o sopraggiunte situazioni di indigenza, tipiche delle obbligazioni di dare, bensì quelli in cui l’adempimento dipende essenzialmente dalla buona volontà dell’obbligato ( ad es.: rimuovere un impedimento, far cessare una condotta denigratoria, eseguire un’opera intellettuale ). Il tutto, senza contare che il controllo giudiziale è stato ex ante esercitato e che l’obbligazione rispetto alla quale le astreintes italiane sono accessorie nasce proprio dalla statuizione del giudice della cognizione.

In ogni caso, la sede dell’eventuale opposizione all’esecuzione sarà idonea a consentire non solo la verifica dell’esistenza dell’inadempimento, della correttezza dell’autoliquidazione e della giusta determinazione dell’entità della sanzione, qualora se ne lamenti l’eccessività originaria o sopravvenuta, ma anche della bontà della qualificazione dell’obbligazione come “infungibile”. Ferma restando la possibilità di operare un simile controllo nel processo di impugnazione, infatti, il giudizio di opposizione all’esecuzione si presta a svolgere questo ulteriore compito, in quanto, come opportunamente segnalato da autorevole dottrina, non vi è alcun vincolo che leghi il G.E. alla valutazione fatta dal giudice della cognizione.

In definitiva, l’introduzione di questo particolare strumento di costrizione indiretta del debitore deve essere valutato complessivamente con favore, così come qualsiasi altro intervento normativo volto a colmare pericolose lacune nella legislazione vigente, in particolar modo quando queste si traducano in un vuoto di tutela dei singoli ed in una minaccia per l’effettività dei provvedimenti giudiziali. Tuttavia, un rilievo potrebbe essere mosso ed è un rilievo che attiene alla natura ed al tipo di cognizione che lo strumento ex art. 614 bis c.p.c. presuppone: potrebbe essere opportuno chiedersi, infatti, se la coercizione indiretta di recente introduzione postuli, per sua stessa natura, una cognizione piena ( la plena cognitio del processo ad elevato titolo formale, come quello di cui al Libro II del codice di rito, ovvero del processo sommario di cognizione ) oppure se si debba prescindere dal tipo di tutela apprestata dal giudice adito ( dichiarativa, cautelare, anticipatoria, processuale, etc… ), rilevando esclusivamente la presenza di una statuizione giudiziale di condanna. In virtù del solo dato letterale, che non fa distinzioni, ma parla indiscriminatamente di “provvedimento di condanna”, non sembra potersi giungere ad una risposta differente da quella data dalla prevalente dottrina e riscontrata nelle prime applicazioni pratiche dell’istituto ad opera della giurisprudenza di merito ( cfr. Trib. Civ. Cagliari, provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. del 19 Ottobre 2009 ), ovvero da quella che ritiene applicabile la misura sanzionatoria accessoria in relazione a qualsiasi genere di pronuncia di condanna. Si impone, però, una  riflessione, da valutarsi essenzialmente in ottica de iure condendo; da un punto di vista logico, infatti, se si giungesse ad una simile conclusione, che, allo stato, appare comunque obbligata, si verificherebbe una contraddizione di fondo. Se la misura ex art. 614 bis c.p.c. è, come indubbiamente è, una misura accessoria alla condanna di adempimento ad un obbligo infungibile di facere o non facere, allora pare opportuno che il giudice della cognizione accerti, con valutazione piena e sorretta pertanto dai crismi dell’idoneità al giudicato, la situazione di fatto e di diritto allegata dall’attore e presupposto imprescindibile per la nascita dell’obbligazione infungibile ( ciò, peraltro, non pregiudicherebbe le istanze di celere attuazione della prestazione di origine giudiziale del creditore, atteso che la sentenza - oppure l’ordinanza ex art. 702 ter, comma V, c.p.c. - resa all’esito di un processo a cognizione piena, è pur sempre immediatamente esecutiva ). Se così non fosse, infatti, la contraddittorietà si farebbe sentire in riferimento alla riscontrata autonomia delle sanzioni accessorie in sede esecutiva, sia in relazione all’an ( esistenza dell’inadempimento ), sia con riguardo al quantum ( autoliquidazione ex parte creditoris ). Come detto in precedenza, infatti, il creditore vittorioso in giudizio, al quale il debitore soccombente continua a rifiutare la prestazione infungibile, potrà agire esecutivamente per ottenere la corresponsione della somma alla quale il giudice adito avesse eventualmente condannato la controparte in caso di futuro inadempimento. E’ sufficiente, in altri termini, che il debitore non si conformi al volere del giudice e, quindi, non ponga in essere quel dato comportamento o non si astenga da quella data condotta; decorso il termine temporale e rilevato il persistere dell’inadempimento, il creditore potrà procedere direttamente in executivis. Ora, se l’azione esecutiva intrapresa in virtù di un provvedimento giudiziale ma, soprattutto, a seguito di due circostanze obiettive ( necessariamente successive per logica e per cronologia alla statuizione del giudice della cognizione ), non è sottoposta al vaglio preventivo di un organo giurisdizionale, quale il giudice dell’esecuzione, deve presumersi che il fatto principale cui accedono le sanzioni pecuniarie de quibus debba essere accertato attraverso un processo destinato a concludersi con un provvedimento avente l’idoneità ad assumere un certo grado di stabilità ( il giudicato formale, ma ancor più il giudicato sostanziale! ) e tale idoneità la potrà garantire, secondo l’attuale quadro normativo, solo un provvedimento emesso all’esito di un processo a cognizione piena.

Avendo accertato come al momento non possa che optarsi per un’applicazione estensiva dell’art. 614 bis c.p.c. a tutti provvedimenti di condanna pronunciati all’esito di un procedimento giurisdizionale, poi, non appare dubitabile che le misure di coercizione indiretta del debitore di una prestazione infungibile di fare o non fare possano essere contenute anche in un lodo arbitrale rituale ( per quelli irrituali o liberi, trattandosi di atti aventi natura negoziale, il problema non si pone affatto ). Poiché il lodo rituale ha, dal momento della sua ultima sottoscrizione da parte degli arbitri, la medesima efficacia della sentenza ex art. 824 bis ( con l’eccezione di quella esecutiva che resta pur sempre subordinata alla procedura di omologazione di cui all’art. 825 c.p.c. ), ben può, in linea teorica e per principio, contenere accanto ad una statuizione di condanna, la previsione di astreintes. Unico limite alla compatibilità tra procedure arbitrali ( rituali ) e strumento coercitivo indiretto può rinvenirsi in relazione ai confini della potestas iudicandi che le parti della controversia abbiano attribuito ai giudici privati; come è noto gli arbitri, anche quelli rituali, sono sforniti di uno ius imperii che gli consenta di agire coattivamente sulle parti ( si pensi, ad esempio, all’impossibilità di emettere provvedimenti cautelari ) e, a prima vista, la carenza del necessario potere coercitivo potrebbe contrastare con l’essenza dell’istituto in esame. Tuttavia, se le parti, nella convenzione arbitrale, esercitando la legittima facoltà di stabilire le regole del giudizio privato, prevedano espressamente il richiamo alle norme del processo civile ( ove compatibili ) oppure, più semplicemente, prevedano l’operatività dell’art. 614 bis c.p.c., non sembrano sussistere fondati motivi per escludere che il lodo possa contenere l’autonomo capo relativo alla ipotetica condanna futura. Resta inteso che la parte vittoriosa che intenda dar corso alla sanzione pecuniaria dovrà previamente depositare il lodo presso il Tribunale competente per ottenerne l’exequatur.

Risposta positiva viene generalmente data pure alla questione della compatibilità tra strumento coercitivo indiretto e verbale di conciliazione giudiziale ex art. 185 c.p.c., poiché, si sostiene, il giudice esercita ad ogni modo il controllo sull’accordo delle parti della controversia. Sebbene il controllo giudiziale vi sia, però, non pare a chi scrive che il verbale di conciliazione possa essere inquadrato nell’alveo dei provvedimenti condannatori, essendo logicamente contraddittorio equiparare un accordo tra le parti, sia pur ratificato dall’Autorità giurisdizionale, ad una statuizione autoritativa in cui si stabilisca chi ha ragione e si condanni chi ha torto. Il richiamo della disposizione dell’art. 140, comma VII Cod. Cons. da parte dei sostenitori della tesi favorevole alla compatibilità, inoltre, non può dirsi un argomento convincente, in quanto quest’ultima norma parla più in generale di “provvedimento che definisce il giudizio”, mentre l’art. 614 bis c.p.c. fa espresso riferimento al “provvedimento di condanna”. Ora, se il verbale ex art. 185 c.p.c. definisce il giudizio, poiché pone fine alla controversia, di certo non sembra avere né la natura, né l’efficacia di una condanna.

In conclusione, come sempre accade per tutte le novità normative, occorrerà attendere gli esiti dell’applicazione pratica dell’istituto, onde poter verificarne l’idoneità a soddisfare le esigenze che hanno determinato il Legislatore ad introdurre la disposizione in argomento ed a tutelare in maniera significativa ( sostanziale e non solo formale ) gli interessi di coloro che vedono riconosciuto in giudizio il proprio diritto.


 

 

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